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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1998, n. 144

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-05-1998
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Testo in vigore dal:  28-5-1998

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto in particolare l'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;
Visto inoltre l'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;
Vista la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche
1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.
2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.
6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.
Avvertenza:
Il testo delle note pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 è il seguente:
"Art. 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti).
- 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona".
Note all'art. 1:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità".
- La legge 31 maggio 1965, n. 474, recita: "Disposizioni contro la mafia".
- Il titolo XI del libro V del codice civile recita: "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".
- Il R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, recita "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".
- Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvò prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocate la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi".
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"Art. 14 (Autorizzazione all'attività bancaria). - 1.
La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art. 26.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma l non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.
L'autorizzazione e comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".