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DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 204

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal:  16-7-1998

Art. 2

Competenze del CIPE
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:
a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR;
c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;
d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è coordinato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni partecipanti.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.
Note all'art. 2:
- La legge 27 febbraio 1967, n. 48, reca: "Attribuzione e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato di Ministri per la programmazione economica". Per maggior chiarezza si riporta il testo vigente dell'art. 16, istitutivo del CIPE:
"Art. 16. - È costituito il ''Comitato interministeriale per la programmazione economicà'.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vicepresidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo o lo spettacolo nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.
Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato, nonché le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali.
Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati.
Entro il 15 settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale.
Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.
Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, può promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione.
Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea della energia atomica (C.E.C.A.), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza.
Sono altresì chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.
Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di segretario, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.
Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della banca d'Italia, il presidente dell'Istituto centrale di statistica, il segretario della programmazione.
Per l'esame dei problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno sottocomitati.
I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero funzionari di altra amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94) è il seguente:
"3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, può costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 5".