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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
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vigente al 18/04/2024
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    Territorio e urbanistica
    Sezione I - Linee fondamentali
    dell'assetto del territorio nazionale
  • 52
  • TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
    Capo II
    Territorio e urbanistica
    Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale
    e bellezze naturali
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  • 54
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  • 56
  • 57
  • 58
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    Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici
    e conservazione dei registri immobiliari
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  • 67
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    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione I - Funzioni di carattere generale
    e di protezione della fauna e della flora
  • 68
  • 69
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  • 73
  • 74
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    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
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    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
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    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
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    ed elettromagnetico
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    Capo III
    Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
    inquinamenti e gestione dei rifiuti
    Sezione V - Gestione dei rifiuti
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    Protezione civile
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    E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
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    regionale e locale e regime autorizzatorio
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  • 163
  • 164
Testo in vigore dal:  2-8-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 163

Trasferimenti agli enti locali
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302
((e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.))
;
((14))
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, ha disposto (con l'art. 8, comma 4)che la revoca del nulla osta disposta ai sensi del comma 2, lettera e) del presente articolo 163, è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.