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DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  2-8-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonché di idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
(("1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico."))
;
b) al comma 2, le parole: "Al personale di polizia indicato nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis".