LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 21-4-2015
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 18-bis 
                  (Colloqui a fini investigativi). 
 
  1. Il personale della  Direzione  investigativa  antimafia  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, nella legge  30  dicembre  1991,  n.  410,  e  dei
servizi centrali  e  interprovinciali  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' gli ufficiali di  polizia
giudiziaria designati dai responsabili,  a  livello  centrale,  delle
predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facolta' di visitare
gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a  norma  del
comma 2, del presente  articolo,  ad  avere  colloqui  personali  con
detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per  la
prevenzione e repressione dei delitti di criminalita' organizzata. 
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche  ai
responsabili di livello almeno provinciale  degli  uffici  o  reparti
della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per  lo
svolgimento di  indagini  in  materia  di  terrorismo,  nonche'  agli
ufficiali  di  polizia  giudiziaria  designati  dai  responsabili  di
livello  centrale  e,  limitatamente   agli   aspetti   connessi   al
finanziamento del terrorismo, a quelli del  Corpo  della  guardia  di
finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al  fine  di
acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni  utili  per  la
prevenzione e repressione  dei  delitti  commessi  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico. 
  2.  Al  personale  di  polizia  indicato  nei  commi  1  e   1-bis,
l'autorizzazione ai colloqui e' rilasciata: 
    a) quando si tratta di internati, di condannati  o  di  imputati,
dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato; 
    b) quando si  tratta  di  persone  sottoposte  ad  indagini,  dal
pubblico ministero. 
  3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma  2  sono  anno-
tate  in  apposito  registro  riservato  tenuto  presso   l'autorita'
competente al rilascio. 
  4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento  del
Ministro dell'interno o, per sua  delega,  dal  Capo  della  Polizia,
l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non e'  richiesta,
e del colloquio e' data  immediata  comunicazione  all'autorita'  ivi
indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di  cui
al comma 3. 
  5. La facolta' di procedere a colloqui  personali  con  detenuti  e
internati e' attribuita, senza necessita' di autorizzazione, altresi'
al Procuratore  nazionale  antimafia  ((e  antiterrorismo))  ai  fini
dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento  previste
dall'articolo 371-bis del codice di  procedura  penale;  al  medesimo
Procuratore nazionale antimafia sono comunicati  i  provvedimenti  di
cui ai  commi  2  e  4,  qualora  concernenti  colloqui  con  persone
sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei  delitti
indicati ((nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater)), del codice  di
procedura penale.