DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 13-7-1991
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
  1. Per assicurare il  collegamento  delle  attivita'  investigative
relative a delitti di criminalita'  organizzata,  le  amministrazioni
interessate  provvedono  a  ((  costituire  ))  servizi  centrali   e
interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri  e
del Corpo della guardia di finanza. 
  2. In determinate regioni e per  particolari  esigenze,  i  servizi
previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. 
Alla  costituzione  e  alla  organizzazione  dei  servizi  interforze
provvede con decreto il Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri di  grazia  e  giustizia,  della  difesa  e  delle  finanze,
assicurando la pari valorizzazione delle  forze  di  polizia  che  vi
partecipano. 
  3.  A  fini  informativi,  investigativi  e  operativi,  i  servizi
indicati nei commi  1  e  2  si  coordinano  fra  loro,  nonche',  se
necessario, con gli altri organi o  servizi  di  polizia  giudiziaria
previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente
interessati. 
  4.  Quando  procede  a  indagini  per   delitti   di   criminalita'
organizzata,   il   pubblico   ministero   si   avvale   di   regola,
congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della  Polizia  di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto  dalla  specificita'
degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai  quali,  a
norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di svolgere  indagini
relative a tali delitti. 
  5. Il pubblico ministero  impartisce  le  opportune  direttive  per
l'effettivo coordinamento investigativo e  operativo  tra  i  diversi
organismi di polizia giudiziaria. 
  6. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981,  n.
121 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Assicura unita'  di
indirizzo  e  coordinamento  dei  compiti  e  delle  attivita'  degli
ufficiali  ed  agenti  di   pubblica   sicurezza   nella   provincia,
promuovendo le misure occorrenti.". 
  7. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1 aprile 1981,  n.
121 , e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Del  Comitato  fa
parte    anche    il    direttore    generale    dell'Amministrazione
penitenziaria.". 
  8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  il  Ministro  dell'interno  emana
direttive per la realizzazione  a  livello  provinciale,  nell'ambito
delle potesta' attribuite al prefetto a norma del comma 6,  di  piani
coordinati di  controllo  del  territorio  da  attuarsi  a  cura  dei
competenti uffici della Polizia di Stato e  dei  comandi  provinciali
dell'Arma dei carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza,  ai  quali
possono partecipare, previa richiesta  al  sindaco,  contingenti  dei
corpi o servizi di polizia municipale.