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DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 2-8-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli
strumenti  di  prevenzione  e  contrasto nei confronti del terrorismo
internazionale,  anche  alla  luce dei recenti gravissimi episodi con
l'introduzione   di  ulteriori  misure  preventive  e  sanzionatorie,
nonche' di idonei dispositivi operativi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
i   Ministri   degli   affari   esteri,   delle   comunicazioni,  per
l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
    Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo

  1.  All'articolo  18-bis  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
(("1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano anche ai
responsabili  di  livello  almeno  provinciale degli uffici o reparti
della  Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo
svolgimento  di  indagini  in  materia  di  terrorismo,  nonche' agli
ufficiali  di  polizia  giudiziaria  designati  dai  responsabili  di
livello   centrale   e,   limitatamente   agli  aspetti  connessi  al
finanziamento  del  terrorismo,  a  quelli del Corpo della guardia di
finanza,  designati  dal responsabile di livello centrale, al fine di
acquisire  dai  detenuti  o dagli internati informazioni utili per la
prevenzione  e  repressione  dei  delitti  commessi  per finalita' di
terrorismo,   anche   internazionale,   o  di  eversione  dell'ordine
democratico."));
b) al comma 2, le parole: "Al personale di polizia indicato nel comma
1"  sono sostituite dalle seguenti: "Al personale di polizia indicato
nei commi 1 e 1-bis".