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LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2026)
Testo in vigore dal:  26-6-2026
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Art. 31

Vigilanza sulle attività di tiro a segno


Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare , i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
((I requisiti di capacità tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti.))
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((i presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno))
sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
((I presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno sono responsabili, per i profili di competenza, dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge))
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La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
((L'Ispettore UITS è formato a livello centrale dall'Unione italiana tiro a segno ed è nominato dal soggetto affidatario della gestione della sezione di tiro a segno nazionale tra gli iscritti in apposito elenco tenuto dall'Unione italiana tiro a segno, secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti attuativi. L'Ispettore UITS deve essere in possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilità delle attività e adempimenti di pubblica sicurezza ed è soggetto a periodico aggiornamento. Restano ferme le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e le competenze previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, armi e munizioni.))