DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
Sanzioni accessorie in materia di  imposte  dirette  ed  imposta  sul
                           valore aggiunto 
 
  1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a  euro
50.000 e la sanzione  edittale  prevista  per  la  piu'  grave  delle
violazioni accertate non e' inferiore nel minimo a euro 40.000 e  nel
massimo a euro 80.000, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni
accessorie  previste  nel  decreto  legislativo  recante  i  principi
generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un
periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni  accessorie  puo'
essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata e'  superiore
a euro 100.000 e la sanzione edittale  prevista  per  la  piu'  grave
violazione non e' inferiore nel minimo a euro 80.000. (20) (21) 
  2. Qualora siano state contestate ai  sensi  dell'articolo  16  del
decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  nel  corso  di  un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere  la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in  giorni  diversi,
anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in  applicazione
delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e'
disposta  la  sospensione   della   licenza   o   dell'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  ovvero  dell'esercizio  dell'attivita'
medesima per  un  periodo  da  tre  giorni  ad  un  mese.  In  deroga
all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del
1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se
l'importo complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di  contestazione
eccede la somma di euro 50.000 la  sospensione  e'  disposta  per  un
periodo da un mese a sei  mesi.  ((Le  sanzioni  di  cui  ai  periodi
precedenti si applicano anche nelle ipotesi di  cui  all'articolo  2,
commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se
le   violazioni   consistono   nella   mancata   o   non   tempestiva
memorizzazione  o  trasmissione,  ovvero   nella   memorizzazione   o
trasmissione con dati incompleti o non veritieri)). ((32)) 
  2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta dalla direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate  competente  per  territorio  in
relazione  al  domicilio  fiscale  del  contribuente.  Gli  atti   di
sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  sei
mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione. 
  2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento  delle
sospensioni di cui  al  comma  2  e'  effettuata  dall'Agenzia  delle
entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi  dell'articolo  63
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  2-quater. L'esecuzione della sospensione  di  cui  al  comma  2  e'
assicurata  con  il  sigillo  dell'organo   procedente   e   con   le
sottoscrizioni del personale incaricato. 
  2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta anche nei
confronti dei soggetti esercenti  i  posti  e  apparati  pubblici  di
telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti  finali
dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo  comma,  lettera  d),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
ai quali, nel corso  di  dodici  mesi,  siano  state  contestate  tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione  dell'operazione
di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma  9-ter  dell'articolo
6. 
  2-sexies. Qualora siano  state  contestate  a  carico  di  soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere  il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
e' disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e'  disposta  per  un
periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all'articolo  19,
comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
sospensione  sono  comunicati  all'ordine  professionale  ovvero   al
soggetto competente alla  tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
pubblicazione  sul  relativo   sito   internet.   Si   applicano   le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
  2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al  comma  2-sexies
siano  commesse  nell'esercizio  in  forma  associata  di   attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e'
disposta nei confronti di tutti gli associati. 
  3.  Se  e'  accertata  l'omessa  installazione   degli   apparecchi
misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio  1983,  n.
18, e' disposta la sospensione della  licenza  o  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' nei locali  ad  essa  destinati  per  un
periodo da quindici giorni a  due  mesi.  In  caso  di  recidiva,  la
sospensione e' disposta da due a sei mesi. ((Le sanzioni  di  cui  ai
periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero
alla manomissione o alterazione degli strumenti di  cui  all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  salve  le
procedure alternative adottate con i provvedimenti di  attuazione  di
cui al medesimo comma)). ((32)) 
  4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo  10,
l'autore delle medesime e' interdetto dalle cariche di amministratore
della banca, societa' o ente per un periodo da tre a sei mesi. 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1115) che le presenti modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021.