DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 15-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 63.
               Collaborazione della guardia di finanza

  La  Guardia  di  finanza  coopera  con  gli uffici dell'imposta sul
valore  aggiunto  per  l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili  ai  fini  dell'accertamento della imposta e per la repressione
delle   violazioni   del  presente  decreto,  procedendo  di  propria
iniziativa  o  su  richiesta  degli uffici, secondo le norme e con le
facolta'  di cui agli articoli agli articoli 51 e 52, alle operazioni
ivi  indicate  e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e
rapporti.   Essa   inoltre,  ((previa  autorizzazione  dell'autorita'
giudiziaria,  che  puo'  essere concessa anche in deroga all'articolo
329  del  codice  di  procedura  penale)),  utilizza e trasmette agli
uffici  documenti,  dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti
ed  ottenuti  dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri
di polizia giudiziaria.
  Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della guardia di
finanza  con  quella  degli  uffici finanziari saranno presi accordi,
periodicamente  e  nei  casi  in  cui  si debba procedere ad indagini
sistematiche,  tra  la Direzione generale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza
e,  nell'ambito  delle  singole  circoscrizioni,  fra  i  capi  degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
  Gli  uffici  finanziari  e  i comandi della guardia di finanza, per
evitare  la  reiterazione  di accessi presso gli stessi contribuenti,
devono  darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni
e  verifiche  intraprese.  L'ufficio  o  il  comando  che  riceve  la
comunicazione   puo'   richiedere   all'organo   che   sta  eseguendo
l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione    di    determinati    elementi    utili    ai   fini
dell'accertamento.