DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
(Determinazione del valore della produzione netta delle  societa'  di
                 capitali e degli enti commerciali). 
 
  1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  a),  non
esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile
e' determinata dalla  differenza  tra  il  valore  e  i  costi  della
produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del  codice
civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9),  10),  lettere
c) e d), 12) e 13) ((, nonche' dei componenti positivi e negativi  di
natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di  rami
di   azienda)),   cosi'   come   risultanti   dal   conto   economico
dell'esercizio. ((54)) 
  2. Per i soggetti che redigono il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo
le voci del valore e dei  costi  della  produzione  corrispondenti  a
quelle indicate nel comma 1. 
  3. Tra  i  componenti  negativi  non  si  considerano  comunque  in
deduzione:  le  spese  per  il  personale  dipendente  e   assimilato
classificate in voci diverse dalla citata voce di  cui  alla  lettera
B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonche' i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota  interessi  dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti;  l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base  a
norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  costi
indeducibili, nonche' le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni  alla  cui  produzione  o  al  cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni  caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione   quote   di   ammortamento   del   costo   sostenuto   per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non  superiore  a  un  diciottesimo   del   costo   indipendentemente
dall'imputazione al conto economico. 
  4. I componenti positivi e  negativi  classificabili  in  voci  del
conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla
formazione della base imponibile se correlati a componenti  rilevanti
della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. 
  5.  Indipendentemente  dalla  effettiva  collocazione   nel   conto
economico,  i  componenti  positivi  e  negativi  del  valore   della
produzione   sono   accertati   secondo   i   criteri   di   corretta
qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti  dai
principi contabili adottati dall'impresa). (35) 
                                                          (50) ((54)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 ha disposto (con l'art.  1,  comma
3) che le modifiche ai commi 1 e 2  "si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta per il quale  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente  decreto,  ad  esclusione  di  quella  modificativa  del
trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge,  che  si
applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1,  lettere
da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51)
che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3)  che
il presente articolo si interpreta nel senso che per le  cessioni  di
immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il  trasferimento
di  diritti  reali  sugli   stessi,   l'esistenza   di   un   maggior
corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche
se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto: 
  - (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi
precedenti hanno efficacia con riguardo ai  componenti  reddituali  e
patrimoniali  rilevati  in  bilancio   a   decorrere   dall'esercizio
successivo a quello in corso  al  31  dicembre  2015.  Continuano  ad
essere assoggettati alla disciplina fiscale  previgente  gli  effetti
reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto  esercizio  e  di
quelli  successivi  delle  operazioni  che   risultino   diversamente
qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai  fini
fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni  e
imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso
al 31 dicembre 2015"; 
  - (con l'art. 13-bis, comma 6) che "Le disposizioni di cui al comma
5  si  applicano  anche  ai  fini  della  determinazione  della  base
imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"; 
  - (con l'art. 13-bis, comma 7, lettera b)) che "Nel primo esercizio
di applicazione dei principi contabili  di  cui  all'articolo  9-bis,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
aggiornati  ai  sensi  del  comma  3  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 139: 
  [...] 
  b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono
alla formazione della base  imponibile  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  se,  sulla  base  dei
criteri  applicabili  negli  esercizi  precedenti,  sarebbero   stati
classificati nelle voci di cui alle lettere  A)  e  B)  dell'articolo
2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5"; 
  - (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi
da 5 a 7 si applicano anche in caso di  variazioni  che  intervengono
nei principi contabili ai sensi del  comma  3  dell'articolo  12  del
decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  139,  e  nelle  ipotesi  di
cambiamento degli obblighi  informativi  di  bilancio  conseguenti  a
modifiche delle dimensioni dell'impresa".