stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (15G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
nascondi
  • Articoli
  • Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato
  • 6
  • 7
  • Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Testo in vigore dal:  1-1-2016

Art. 12

Disposizioni finali, transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addì 18 agosto 2015

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 12:
Per i riferimenti all'art. 2426 del codice civile si vedano le note alle premesse.
Il testo dell'art. 9-bis,del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, già citato nelle premesse, così recita:
"Art. 9-bis (Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità)
1. L'organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta."