DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 1997, n. 342

Disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1998)
vigente al 06/06/2023
Testo in vigore dal: 13-11-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
che ha delegato il Governo ad emanare norme legislative,  in  materia
di equilibrio finanziario e contabilita' degli enti locali; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77,  recante
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
  Visto il decreto  legislativo  11  giugno  1996,  n.  336,  che  ha
apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25  febbraio
1995, n. 77; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
della Conferenza Statocitta' e autonomie locali; 
((Acquisito il parere della  sezione  enti  locali  della  Corte  dei
conti;)) 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 settembre 1997; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica  e  gli
affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo  25  febbraio
1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  dopo  le  parole:  "legale  rappresentante  dell'ente,"  sono
inserite le seguenti: "al consiglio dell'ente nella persona  del  suo
presidente"; 
    b) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "In ogni  caso
la segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei
fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio  a  norma  dell'articolo
36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche  su
proposta della giunta comunale.".