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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 1997, n. 342

Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1998)
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Testo in vigore dal:  13-11-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha delegato il Governo ad emanare norme legislative, in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Statocittà e autonomie locali;
((Acquisito il parere della sezione enti locali della Corte dei conti;))
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

a) dopo le parole: "legale rappresentante dell'ente," sono inserite le seguenti: "al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente";
b) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.".