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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 1997, n. 342

Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1998)
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Testo in vigore dal:  25-10-1997 al: 12-11-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha delegato il Governo ad emanare norme legislative, in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Statocittà e autonomie locali;
Considerato che le sezioni riunite della Corte dei conti non hanno espresso il proprio parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

a) dopo le parole: "legale rappresentante dell'ente," sono inserite le seguenti: "al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente";
b) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.".


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 9 della legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) reca la delega per l'emanazione di norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 77 / 1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane.
- Il D.Lgs. n. 77 / 1995 reca: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
- Il D.Lgs. n. 336 / 1996 reca: "Disposizioni correttive del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".


Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 6, del citato D.Lgs. n. 77 / 1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 3 (Servizio finanziario). - 1. Con il regolamento di contabilità gli enti di cui all'art. 1, comma 2, disciplinano l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economicofinanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica poriodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finaziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'art. 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale. 7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare".