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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 182

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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vigente al 07/10/2024
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Testo in vigore dal:  25-7-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Contributi
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - di seguito denominato Fondo - successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei lavoratori è stabilito nella medesima misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, è confermata nella misura del 10,10 per cento per la parte a carico dei lavoratori.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 in data 9 aprile 1996.
5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l'aliquota è elevata a decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
6. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la parificazione dell'aliquota contributiva complessiva a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima misura della corrispondente aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere dal 1 gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione. L'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.
8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
10. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.".
11. Per il personale di cui al comma 1, nonché a coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, appartenente al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è stabilita una retribuzione giornaliera di riferimento pari al massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a quella di riferimento di cui al comma 11, è accreditato un giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. La frazione di retribuzione inferiore a quella di riferimento è considerata utile al fine dell'accreditamento di una giornata contributiva.
13. Il numero delle giornate di contribuzione che possono essere accreditate in ogni anno non deve superare le 312.
14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che possano far valere annualmente almeno 45 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 45 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. (6)
15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo.
15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
((superiore a quattro volte))
l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d'ufficio
((,))
un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
((6))
15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata,
((fino a concorrenza del requisito))
dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
((6))
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge. (6)

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 66, comma 18) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.