DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
Testo in vigore dal: 31-12-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  I  contributi  base  per  l'assicurazione  invalidita', vecchiaia e
superstiti  sono  dovuti  per  ogni  giornata  di lavoro nella misura
stabilita  dalla  tabella  F allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
  Il contributo a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni
dei   lavoratori   dello  spettacolo,  calcolato  sulla  retribuzione
imponibile  determinata  a  norma  dell'art. 12 della legge 30 aprile
1969,  n.  153,  e'  stabilito nella misura del 14,70 per cento per i
lavoratori  appartenenti  alle  categorie  indicate dal n. 1 al n. 14
dell'art.  3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16  luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre
1952,  n.  2388,  e nella misura del 13,95 per cento per i lavoratori
appartenenti   alle   altre   categorie   contemplate   nei  predetti
provvedimenti. (1) (5)
  ((Le  aliquote  di  cui al secondo comma si applicano integralmente
sulla  retribuzione  giornaliera  non  eccedente il limite massimo di
lire  1.000.000,  mentre  sulla  eventuale  eccedenza  si  applica un
contributo  di  solidarieta'  nella misura del 5 per cento, di cui il
2,50 per cento a carico del datore di lavoro)). (5)((6))
  I contributi di cui al secondo e terzo comma del presente, articolo
sono  ripartiti  fra  datori  di  lavoro  e  lavoratori  nella misura
prevista dal successivo art. 3.
  La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori
appartenenti  alle  categorie  indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3
del,  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947,  n.  708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388,  si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per
il  numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi
settimanali nonche' le festivita' nazionali godute.
  Per  particolari  categorie  di  lavoratori fra quelle indicate nel
comma  precedente,  che effettuano prestazioni lavorative settimanali
inferiori  ai  6  giorni, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza   sociale,   sentite   le   organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  e  dei  datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano   nazionale   ed  il  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente
nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello
spettacolo,   potra'   essere   stabilita   una  durata  contrattuale
convenzionale  non superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola
settimana.
  Con  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto  con  il Ministro per il tesoro, le aliquote contributive di
cui   al   secondo   comma  del  presente  articolo  potranno  essere
proporzionalmente  modificate,  in  diminuzione  od  in  aumento, nei
limiti   della  aliquota  contributiva  vigente  per  l'assicurazione
generale  obbligatoria,  al fine di assicurare l'equilibrio economico
della gestione.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
L.  16  aprile  1974, n.114, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1)
che  "Per  far  fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di
pensione  previsti  dal  presente decreto, i contributi a percentuale
dovuti  per  il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello
spettacolo  di  cui  al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1420,  sono
rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento."
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 9, commi 7 e 8)
che  "A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in corso alla data del 1›
gennaio   1988,  le  misure  dei  contributi  a  percentuale  per  il
finanziamento  del  Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di
cui  all'articolo  2, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  dicembre  1971, n. 1420, e successive modificazioni e
integrazioni,  sono  rispettivamente  elevate  dal 24,20 per cento al
25,50  per  cento,  di  cui  il  17  per cento a carico dei datori di
lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per
cento  a  carico  dei  datori  di lavoro. Per le imprese di esercizio
delle  sale  cinematografiche  il contributo a percentuale e' elevato
dal  21,38  per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a
carico  dei  datori  di  lavoro." Lo stesso provvedimento ha disposto
(con l'art. 9, comma 9) che "La misura del contributo di solidarieta'
di  cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  dicembre  1971, n. 1420, e successive modificazioni e
integrazioni,  e'  elevata  dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il
2,50 per cento a carico dei datori di lavoro."
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AGGIORNAMENTO (6)
  La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 11, comma 2)
che  la  sostituzione del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente decorre dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1992.