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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
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Testo in vigore dal:  31-12-1991
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Art. 2


I contributi base per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti sono dovuti per ogni giornata di lavoro nella misura stabilita dalla tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il contributo a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, calcolato sulla retribuzione imponibile determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è stabilito nella misura del 14,70 per cento per i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e nella misura del 13,95 per cento per i lavoratori appartenenti alle altre categorie contemplate nei predetti provvedimenti. (1) (5)
((Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro))
. (5)
((6))

I contributi di cui al secondo e terzo comma del presente, articolo sono ripartiti fra datori di lavoro e lavoratori nella misura prevista dal successivo art. 3.
La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute.
Per particolari categorie di lavoratori fra quelle indicate nel comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative settimanali inferiori ai 6 giorni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, potrà essere stabilita una durata contrattuale convenzionale non superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola settimana.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le aliquote contributive di cui al secondo comma del presente articolo potranno essere proporzionalmente modificate, in diminuzione od in aumento, nei limiti della aliquota contributiva vigente per l'assicurazione generale obbligatoria, al fine di assicurare l'equilibrio economico della gestione.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 9, commi 7 e 8) che "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1› gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro." Lo stesso provvedimento ha disposto (con l'art. 9, comma 9) che "La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro."
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la sostituzione del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente decorre dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1992.