DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa 
       (Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - 
              Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970 (*) - 
                      Art. 14 D.L. n. 688/1982 
               - Art. 12, comma 2, D.L. n. 331/1993 - 
               Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161) 
 
  1.  Gli  esercenti  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa  devono  denunciarne  l'esercizio  all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio,  qualunque  sia
la capacita' del deposito. 
  2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1: 
    a)  gli  esercenti  depositi  per  uso   privato,   agricolo   ed
industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi; (76)(83) 
    b)  gli  esercenti  impianti   di   distribuzione   stradale   di
carburanti; 
    c)  gli  esercenti  apparecchi  di  distribuzione  automatica  di
carburanti per usi privati,  agricoli  ed  industriali,  collegati  a
serbatoi la cui  capacita'  globale  supera  i  5  metri  cubi.  (76)
(81)(83) 
  3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di  cui  al  comma  1  le
amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza  e  gli
esercenti depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita'  di
prodotti energetici detenuta in deposito non superi  complessivamente
i 500 chilogrammi. 
  4. Gli esercenti impianti e  depositi  soggetti  all'obbligo  della
denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo  rilasciato  ai
sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio  di
impianti di stoccaggio e  di  distribuzione  di  oli  minerali,  sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e,  fatta  eccezione
per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale  impiegato
come carburante,  sono  obbligati  a  contabilizzare  i  prodotti  in
apposito registro di carico e  scarico.  Nei  predetti  depositi  non
possono essere custoditi prodotti denaturati  per  usi  esenti.  Sono
esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e  scarico
gli esercenti  depositi  di  oli  combustibili,  per  uso  privato  o
industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di  gas  di  petrolio
liquefatti  per  uso  combustione  sono  obbligati,  in  luogo  della
denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'Ufficio  dell'Agenzia
delle dogane, competente  per  territorio,  e  sono  esonerati  dalla
tenuta del registro di carico e scarico. Gli  esercenti  depositi  di
cui al comma 2, lettera a), aventi capacita'  superiore  a  10  metri
cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli  esercenti  impianti
di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui  capacita'
globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a  10  metri
cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della
denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'Ufficio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio;  ai  medesimi
soggetti e' attribuito un codice identificativo. Gli  stessi  tengono
il registro  di  carico  e  scarico  con  modalita'  semplificate  da
stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli. (76) (81)(83) 
  4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli
esercenti impianti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  annotano  nel
registro di  carico  e  scarico  rispettivamente  i  quantitativi  di
prodotti ricevuti, distintamente per qualita', e il numero risultante
dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine  di
distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata,  per
ciascun  tipo  di  carburante  erogato;  al  momento  della  chiusura
annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione,  i
medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli un prospetto  riepilogativo  dei  dati  relativi  alla
movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con  evidenziazione
delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze. 
  4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei  monopoli  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'   per   la
presentazione dei dati  di  cui  al  comma  4-bis  nonche'  dei  dati
relativi ai livelli  e  alle  temperature  dei  serbatoi  installati,
esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del  registro  di
carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui  al  comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service.  I  medesimi
esercenti  garantiscono,   anche   tramite   soggetti   appositamente
delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei  poteri  di
cui  all'articolo  18,  comma  2,  entro   ventiquattro   ore   dalla
comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase  di  accesso,
presso l'impianto  sottoposto  a  verifica  e'  resa  disponibile  la
relativa documentazione contabile. 
  5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a),  nei
casi previsti dal secondo comma dell'art. 25  del  regio  decreto  20
luglio 1934, n. 1303, la licenza viene  rilasciata  al  locatario  al
quale incombe  l'obbligo  della  tenuta  del  registro  di  carico  e
scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti  la
licenza e' intestata al titolare  della  gestione  dell'impianto,  al
quale incombe  l'obbligo  della  tenuta  del  registro  di  carico  e
scarico. ll titolare della concessione ed il titolare della  gestione
dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli  effetti  fiscali,
solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti  dalla  gestione
dell'impianto stesso. 
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano  anche  ai
depositi  commerciali  di   prodotti   energetici   denaturati.   Per
l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi  di
gas di petrolio  liquefatti  denaturati  per  uso  combustione,  deve
essere  prestata  cauzione  nella  misura  prevista  per  i  depositi
fiscali. Per gli prodotti energetici denaturati si applica il  regime
dei cali previsto dall'art. 4. 
  ((6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al
comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo rilascio e' sospesa
allorche' ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le
condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione
e  la   revoca   della   predetta   licenza   trovano   applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso  di
persone giuridiche e di societa', la licenza e'  negata,  revocata  o
sospesa, ovvero il procedimento  per  il  rilascio  della  stessa  e'
sospeso, allorche' le situazioni di  cui  ai  commi  da  6  a  9  del
medesimo articolo 23 ricorrano, alle  condizioni  ivi  previste,  con
riferimento  a  persone   che   rivestono   in   esse   funzioni   di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione  ovvero  a  persone
che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo)). 
  ((6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente
ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina
e gasolio usato come carburante, la licenza di  cui  al  comma  4  e'
altresi' negata ai soggetti che, a  seguito  di  verifica,  risultano
privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per  lo  svolgimento
dell'attivita' del deposito rapportati alla capacita'  dei  serbatoi,
ai  servizi  strumentali  all'esercizio  ovvero  al  conto  economico
previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.  I  soggetti  per
conto dei quali  i  titolari  di  depositi  commerciali  detengono  o
estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono  obbligati  a
darne  preventiva  comunicazione  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di  cui
ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'  nel
termine di sessanta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  o,
qualora successiva al predetto termine, dalla  data  del  verificarsi
delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi)). 
  7. ((Al di fuori dei casi di cui al  comma  6-bis,  la  licenza  di
esercizio)) dei depositi  puo'  essere  sospesa,  anche  a  richiesta
dell'amministrazione, a norma del codice  di  procedura  penale,  nei
confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
violazioni  commesse  nella   gestione   dell'impianto,   costituenti
delitti, in  materia  di  accisa,  punibili  con  la  reclusione  non
inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di  sospensione  ha
effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di  assoluzione;  la
sentenza di condanna comporta la revoca della licenza. 
  8. Gli prodotti energetici assoggettati ad accisa devono  circolare
con il documento  di  accompagnamento  previsto  dall'art.  12.  Sono
esclusi  da  tale  obbligo  gli  prodotti  energetici  trasferiti  in
quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a
denuncia ai  sensi  del  presente  articolo  ed  i  gas  di  petrolio
liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la  vendita
al minuto. 
  9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati  ad  accisa
tra depositi commerciali deve essere preventivamente  comunicato  dal
mittente e confermato all'arrivo dal destinatario,  entro  lo  stesso
giorno di ricezione,  unicamente  attraverso  modalita'  telematiche,
agli  Uffici  dell'Agenzia  delle  dogane  nella  cui  circoscrizione
territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.
(76) 
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  (*) Il riferimento al D.L. n. 745/1970 riguarda il decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1034. 
 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 5, comma 2)
che le modifiche dei commi 2, lettere a) e c) e 4 di cui al  presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese
successivo  alla  data  di  pubblicazione  della  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma  4
del presente articolo, adottata entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  nel  sito  internet  della
predetta Agenzia. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3)  che  la  modifica  del
comma 9 di cui al presente articolo ha efficacia a decorrere  dal  1°
gennaio 2020. 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal D.L. 17 marzo  2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,  n.  27,
ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che le  modifiche  dei  commi  2,
lettera c) e  4  di  cui  al  presente  articolo  hanno  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio 2021. 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020,
n. 34, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che  le  disposizioni  dei
commi 2, lettere a) e c) e 4  hanno  efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021.