DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-4-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                       Deposito e circolazione 
                 di prodotti assoggettati ad accisa 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48)). 
  3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-
legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, si  applica  in  deroga  all'articolo  20
della legge 7 gennaio 1929, n.  4,  anche  alle  violazioni  commesse
antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n.
75 del 1993, a norma dell'articolo 2,  secondo  e  terzo  comma,  del
codice penale. 
  4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 2  della  legge  10  marzo  1986,  n.  61,  i  depositi
commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti  di
cui alle categorie a), b) e c) del comma  1  dell'articolo  19  della
legge 9 gennaio 1991, n. 9.