stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-4-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Deposito e circolazione
di prodotti assoggettati ad accisa
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48))
.
3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.
4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.