DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1970, n. 745

Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 (in G.U. 23/12/1970, n.323).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal: 6-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
 
  L'attivita' inerente  alla  installazione  ed  all'esercizio  degli
impianti  di  distribuzione  automatica  di  carburanti  per  uso  di
autotrazione,  eccettuati  quelli   utilizzati   esclusivamente   per
autoveicoli di proprieta' di amministrazioni  pubbliche,  costituisce
pubblico servizio ed e' soggetta a  concessione.  Resta  immutata  la
disciplina relativa  ai  depositi  di  distribuzione  dei  carburanti
agevolati secondo le leggi vigenti. (15) 
  La concessione sostituisce la licenza di cui al regio decreto-legge
16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente
per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente  della  Giunta
regionale,  sentito  il  parere   delle   amministrazioni   pubbliche
interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade,  dal
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,  di  concerto
col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito
il Ministro per le finanze. (6) 
  La concessione puo' essere accordata  solo  a  soggetti  aventi  la
sperimentata ovvero comprovabile capacita'  tecnico-organizzativa  ed
economica necessaria a garantire  la  continuita'  e  la  regolarita'
nell'espletamento  del  pubblico  servizio   di   distribuzione   dei
carburanti, ha durata di diciotto anni e puo' essere rinnovata. 
  ((All'installazione o all'esercizio  di  impianti  in  mancanza  di
concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
10.000 a euro 50.000.)) 
  Il Ministro per l'industria, il commercio  e  l'artigianato,  sulla
base degli indirizzi fissati dal Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  per  una  razionale  programmazione  degli
investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale  e  sentito
il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da  istituire
presso  lo  stesso  Ministero,  determina  annualmente  per  ciascuna
provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed  il  numero  massimo
delle nuove concessioni  che  possono  essere  rilasciate  nel  corso
dell'anno successivo. (6) 
  L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti  o  regolarmente
autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avra'
termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale
data ovvero del periodo, se piu'  lungo,  fissato  nel  provvedimento
originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla  data  di
rilascio del provvedimento stesso. 
  La  concessione  e'  soggetta  al  pagamento  delle   tasse   sulle
concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121. 
  I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono
affidare a terzi la  gestione  degli  impianti  di  distribuzione  di
carburanti, con contratti aventi  ad  oggetto  la  cessione  gratuita
dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle  attrezzature  sia
fisse che mobili e di durata non inferiore agli  anni  nove,  che  si
risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. 
  In detti contratti dovranno prevedersi il  diritto  del  gestore  a
sospendere per ferie l'esercizio dell'attivita' per  un  periodo  non
superiore a due settimane consecutive ogni anno, il  divieto  per  il
gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare  a  terzi  la  sua
esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi
dell'art. 1456 del codice  civile  e  le  condizioni  alle  quali  e'
consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore  o
con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione. 
  Lo stesso contratto dovra' prevedere la continuita' della  gestione
nel caso di cessione della concessione e la preferenza nella gestione
del nuovo impianto nel caso di revoca per  pubblico  interesse  della
concessione relativa all'impianto in precedenza gestito.  La  licenza
di esercizio, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5  maggio  1957,
n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957,  n.
474 e successive modificazioni, deve  essere  intestata  al  titolare
della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta
del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il
titolare della gestione dell'impianto  sono,  agli  effetti  fiscali,
solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti  dalla  gestione
dell'impianto stesso. (6) 
  La concessione puo' essere trasferita a terzi solo unitamente  alla
proprieta'   del    relativo    impianto,    previa    autorizzazione
dell'autorita' che  ha  rilasciato  la  concessione  stessa.  Per  la
cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario  di  piu'
impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse,
la autorizzazione e'  accordata  dal  Ministro  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze. (6) 
  I trasferimenti di impianti per la distribuzione di  carburanti  da
una localita' ad un'altra di  una  stessa  provincia  possono  essere
autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma
secondo, fermo restando il numero degli erogatori. 
  In  caso  di  revoca  della  concessione  per  motivi  di  pubblico
interesse, il concessionario sara' indennizzato per  il  solo  valore
residuo degli impianti, salvo  che  il  concessionario  medesimo  non
ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita
con altra  che  l'amministrazione  competente  potra'  rilasciare  in
aggiunta al  numero  massimo  di  concessioni  fissato  a  norma  del
precedente comma quinto. (6) 
  Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto  col  Ministro
per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  Nelle localita' montane o delle piccole  isole  costituenti  centro
abitato  sprovvisto  di  impianto  di  distribuzione  automatica   di
carburanti per autotrazione o in centri che distino piu' di  quindici
chilometri, misurati lungo le pubbliche vie,  dal  prossimo  impianto
concesso, puo' essere accordata  la  concessione  al  comune  che  ne
faccia  richiesta,  giusta  deliberazione  del   consiglio   comunale
approvata dagli organi di controllo, ove  nessuno  dei  concessionari
operanti in provincia chieda la concessione entro il termine  di  180
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. (5) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269 ha disposto (con l'art.  2  comma
1)  che  "L'espressione  "impianto  di  distribuzione  automatica  di
carburanti per uso di autotrazione", di cui allo art. 16 della legge,
indica un unitario complesso commerciale costituito  da  uno  o  piu'
apparecchi  di  erogazione  automatica  di  carburanti  per  uso   di
autotrazione con le relative attrezzature e accessori" 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio  1972,  n.  151
(in  G.U.  1a   s.s.   n.   201   del   02.08.1972)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale: 
    a) dei commi 2, 10, 11 dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970,  n.
745, riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica,
convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970,  n.  1034,
nella parte in  cui  non  attribuiscono  alla  Regione  siciliana  la
competenza  alla  concessione  di  impianto  e   di   esercizio   dei
distributori di  carburante  nell'ambito  del  territorio  regionale,
all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di  chi  sia
proprietario di  piu'  impianti  situati  in  diverse  provincie  del
territorio  regionale  ed  all'autorizzazione  ai  trasferimenti   di
impianti da una localita' ad un'altra della stessa provincia; 
    b) del comma 5 dello stesso art.  16,  nella  parte  in  cui  non
prevede che la Regione siciliana deve  essere  sentita  dal  comitato
interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda
l'interesse regionale, prima di  deliberare  sugli  indirizzi  per  i
quali il comitato ha competenza, e nella parte in cui non prevede che
la Regione possa dettare, con effetto  limitato  al  suo  territorio,
criteri obiettivi per il rilascio ed il numero  massimo  delle  nuove
concessioni  che  possono  essere  accordate  nel   corso   dell'anno
successivo, nel rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato; 
    c) del comma 13 del citato  art.  16,  nella  parte  in  cui  non
prevede la  competenza  della  Regione  siciliana  ad  emanare  norme
esecutive della legge statale dirette a regolare il  procedimento  di
cui alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e
limitatamente al territorio regionale". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n.32 ha disposto (con l'art. 1 comma 1)
che "Il regime di concessione di cui all'articolo 16,  comma  1,  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in
vigore del presente decreto." 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n.32 ha inoltre disposto (con l'art.  1
comma 5) che "Le concessioni di cui all'articolo  16,  comma  1,  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto  in
autorizzazione ai sensi del comma 2." 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n.32 ha inoltre disposto (con l'art.  1
comma 7) che "I contratti di  affidamento  in  uso  gratuito  di  cui
all'articolo  16  del  decreto-legge  26  ottobre   1970,   n.   745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in  vigore
del presente decreto legislativo restano in  vigore  fino  alla  loro
scadenza, anche  in  caso  di  trasferimento  della  titolarita'  del
relativo impianto."