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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 13-2-2023
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                               Art. 1 
                 (Ambito applicativo e definizioni). 
 
 
  1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi. 
  2. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
    a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo
dei  prodotti  energetici,  dell'alcole  etilico  e   delle   bevande
alcoliche, dell'energia elettrica e dei  tabacchi  lavorati,  diversa
dalle  altre  imposizioni  indirette  previste  dal  Titolo  III  del
presente testo unico; 
    b)  Amministrazione   finanziaria:   gli   organi,   centrali   o
periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  preposti  alla
gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica,
sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla
gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III. (87) 
    c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica
il regime fiscale delle accise; 
    d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il  prodotto  per
il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto; 
    e)  deposito  fiscale:  l'impianto  in  cui  vengono  fabbricati,
trasformati, detenuti, ricevuti  o  spediti  prodotti  sottoposti  ad
accisa,  in  regime  di  sospensione  dei  diritti  di  accisa,  alle
condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria; 
    f) depositario autorizzato: il soggetto titolare  e  responsabile
della gestione del deposito fiscale; 
    f-bis) prodotti non unionali: le merci definite  all'articolo  5,
punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il  Codice  doganale
dell'Unione, d'ora in avanti indicato come CDU; (87) 
    g)  regime  sospensivo:  il  regime  fiscale   applicabile   alla
fabbricazione,  alla  trasformazione,   alla   detenzione   ed   alla
circolazione  dei  prodotti  soggetti  ad  accisa  fino  al   momento
dell'esigibilita'  dell'accisa  o  del  verificarsi  di   una   causa
estintiva del debito d'imposta; (87) 
    h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 180)); 
    i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'immissione di
prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del CDU; (87) 
    i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio dell'Unione
europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in
libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del CDU e per  i  quali  e'
sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo  79,  paragrafo
1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i  prodotti  fossero  stati
soggetti a dazi doganali; (87) 
    l)  destinatario  registrato:  la  persona  fisica  o  giuridica,
diversa   dal   titolare    di    deposito    fiscale,    autorizzata
dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua
attivita'  economica,  prodotti  sottoposti  ad  accisa   in   regime
sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal
territorio dello Stato; (87) 
    m)  speditore  registrato:  la   persona   fisica   o   giuridica
autorizzata dall'Amministrazione finanziaria  unicamente  a  spedire,
nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti  ad
accisa in regime  sospensivo  a  seguito  dell'immissione  in  libera
pratica in conformita' dell'articolo 201 del CDU,; (87) 
    m-bis) speditore certificato:  la  persona  fisica  o  giuridica,
autorizzata    dall'Amministrazione    finanziaria     a     spedire,
nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti  ad
accisa gia' immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del
loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro; (87) 
    m-ter) destinatario certificato: la persona fisica  o  giuridica,
autorizzata    dall'Amministrazione    finanziaria    a     ricevere,
nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti  ad
accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato  membro  e
spediti nel territorio dello Stato; (87) 
    n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui
alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei  movimenti  e
dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa; (87) 
    n-bis)   e-DAS:   il   documento    amministrativo    elettronico
semplificato di cui all'articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del
Consiglio del 19 dicembre 2019. (87) 
  3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: 
    a) si intende per "territorio dello Stato": il  territorio  della
Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno; (78) (87) 
    b) si intende per territorio dell'Unione europea:  il  territorio
corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della
Comunita' europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate
nella lettera a): (87) 
     1) per la Repubblica  francese:  i  territori  francesi  di  cui
all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
      2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland
ed il territorio di Busingen; 
      3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 
      4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 
      5) le isole Anglo-normanne; 
    c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 
      1) del Principato di Monaco sono considerate  come  provenienti
dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 
      2)  di  Jungholz  e  Mittelberg   (Kleines   Walsertal),   sono
considerate come provenienti  dalla,  o  destinate  alla,  Repubblica
federale di Germania; 
      3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti  dal,  o
destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord; 
      4) della  Repubblica  di  San  Marino,  sono  considerate  come
provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette
operazioni devono essere  perfezionate  presso  i  competenti  uffici
italiani con l'osservanza  delle  disposizioni  finanziarie  previste
dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa
esecutiva  con  la  legge  6  giugno  1939,  n.  1320,  e  successive
modificazioni; 
      5) delle zone di sovranita'  del  Regno  Unito  di  Akrotiri  e
Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o  destinate  alla,
Repubblica di Cipro. 
 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
571) che "Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2020". 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che le presenti modifiche  hanno  efficacia  a  decorrere  dal  13
febbraio 2023.