DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
                Istituzione e disciplina del tributo 
 
  1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con  la  disciplina
concernente, anche ai  fini  di  tutela  ambientale,  le  tariffe  in
materia di tassa per lo smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  a
fronte dell'esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  interesse
provinciale,  riguardanti  l'organizzazione  dello  smaltimento   dei
rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi
e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo,  e'
istituito, a decorrere dal 1° gennaio  1993,  un  tributo  annuale  a
favore delle province. 
  2.  Il  tributo  e'  commisurato  alla  superficie  degli  immobili
assoggettata dai comuni alla tassa per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani ed e' dovuto dagli  stessi  soggetti  che,  sulla  base
delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento  della  predetta
tassa. 
  3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese
di ottobre di ciascun anno  per  l'anno  successivo,  il  tributo  e'
determinato in misura non inferiore all'1 per cento ne' superiore  al
5 per cento delle tariffe per unita' di superficie stabilite ai  fini
della tassa di cui al comma  2;  qualora  la  deliberazione  non  sia
adottata entro la predetta data la  misura  del  tributo  si  applica
anche per l'anno successivo. 
  4. In prima applicazione il termine per l'adozione  della  delibera
prevista dal comma 3 e' fissato al 15 gennaio  1993  ed  il  relativo
provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e' trasmesso in copia entro cinque  giorni  ai
comuni. Se la delibera  non  e'  adottata  nel  predetto  termine  il
tributo si applica nella misura minima. 
  5.  Il  tributo  e'  liquidato  e  iscritto  a  ruolo  dai   comuni
contestualmente alla tassa per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il
contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per  il
1993 della  tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani
deliberati nei termini di cui agli artt.  286  e  290  del  T.U.F.L.,
approvato  con  R.D.  14  settembre  1931,  n.  1175   e   successive
modificazioni, sono  integrati  con  apposita  delibera  comunale  di
iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993,  da  adottare
entro il 31 gennaio del medesimo  anno,  e  posti  in  riscossione  a
decorrere dalla rata di aprile. Al  comune  spetta  una  commissione,
posta a carico della provincia impositrice, nella misura  dello  0,30
per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. 
  6. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono  stabilite  le  modalita'
per l'interscambio tra comuni e province di dati e  notizie  ai  fini
dell'applicazione del tributo. 
  7. L'ammontare del tributo, riscosso  in  uno  alla  tassa  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  previa  deduzione   della
corrispondente quota del compenso della riscossione, e'  versato  dal
concessionario direttamente alla tesoreria della provincia ((o  della
citta' metropolitana)) nei termini e secondo  le  modalita'  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43.
((Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento  unitario
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
a decorrere dal 1° giugno 2020,  la  struttura  di  gestione  di  cui
all'articolo  22,  comma  3,  del  medesimo   decreto   provvede   al
riversamento  del  tributo  spettante   alla   provincia   o   citta'
metropolitana competente per territorio, al netto  della  commissione
di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa  deliberazione
adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, da  comunicare
all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio  2020,  in  deroga  al
comma  3  del  presente  articolo  e  all'articolo  52  del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al
5 per  cento  del  prelievo  collegato  al  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune  ai
sensi delle leggi vigenti in materia. Con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
maggio 2020, previa intesa in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
assicurare  il  sollecito  riversamento   del   tributo   anche   con
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto  corrente,  nonche'
eventuali  ulteriori  criteri  e  modalita'   di   attuazione   della
disposizione di cui al primo  periodo.  In  mancanza  dell'intesa,  i
decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche'  i
relativi schemi siano stati  sottoposti  all'esame  della  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  almeno   trenta   giorni   prima
dell'emanazione)). 
                                                       (60) (80) (88) 
 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal  D.Lgs.  16
gennaio 2008, n. 4, non  prevede  piu'  (con  l'art.  264,  comma  1,
lettera n)) l'abrogazione del presente articolo. 
  Inoltre il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art.  2,
comma 44) che "E' fatta salva, dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'applicazione del tributo di cui  all'articolo  19
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504". 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
666) che "E' fatta salva l'applicazione del tributo  provinciale  per
l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene
dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del
tributo". 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
822) che "Ai sensi dell'articolo 51,  secondo  comma,  dello  statuto
speciale della regione Friuli  Venezia  Giulia,  di  cui  alla  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1,  e'  attribuito  alla  regione
Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio  2017,  il  tributo
per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene
dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e ad essa e' versato il relativo  gettito.  La
regione Friuli Venezia Giulia puo' disciplinare il tributo nei limiti
previsti dalla normativa statale, compresa  la  determinazione  della
sua misura. Fino alla data di  entrata  in  vigore  della  disciplina
regionale continuano ad applicarsi  la  normativa  e  le  misure  del
tributo  vigenti  in  ciascuna  provincia,  anche  se  soppressa   in
attuazione della legge costituzionale  28  luglio  2016,  n.  1,  con
attribuzione del gettito direttamente alla regione".