DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 6-10-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al  decreto  legislativo
                      20 novembre 1990, n. 357 
 
  1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III  del  presente  decreto
riferite  ai  lavoratori   dipendenti   dell'assicurazione   generale
obbligatoria  trovano  applicazione  anche  per  gli  iscritti   alla
gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,  n.
357, relativamente alle pensioni o  quote  di  esse  a  carico  della
gestione medesima. 
  2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano  applicazione  nei
confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali  e'  iscritto  il
personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  20  novembre
1990, n. 357. ((18)) 
  3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto
di quanto disposto al comma 2  rispetto  alla  previgente  disciplina
incidono sul trattamento complessivo di cui all'art.  4  del  decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia  diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva. 
    
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1,  comma  55)
che al fine di estinguere  il  contenzioso  giudiziario  relativo  ai
trattamenti  corrisposti  a  talune  categorie  di  pensionati   gia'
iscritti a regimi  previdenziali  sostitutivi,  attraverso  il  pieno
riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati
iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 9,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  deve  intendersi  nel
senso  che  la  perequazione  automatica  delle   pensioni   prevista
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
applica al complessivo trattamento percepito dai  pensionati  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  20  novembre  1990,  n.  357.
All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente  carico  la
perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.