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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 357

Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2018)
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Testo in vigore dal:  18-12-1990

Art. 2

Regime pensionistico degli iscritti
in servizio alla data del 31 dicembre 1990
1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i datori di lavoro e le forme di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma 1, comunicano all'Istituto stesso su moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni dell'Istituto medesimo, per ciascun dipendente in servizio, i dati anagrafici, la posizione previdenziale complessiva ed in particolare l'anzianità assicurativa e l'anzianità contributiva, con l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e dei periodi in ogni caso utili all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli effetti delle anzianità predette, la retribuzione imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.
2. L'ammontare delle contribuzioni e degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi restano acquisiti dalle forme esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria nei casi in cui le domande di riscatto o di ricongiunzione siano state presentate alle forme medesime anteriormente al 1› gennaio 1991.
3. Nella gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1› gennaio 1991 il contributo complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, già affluente alle forme di previdenza esclusive o esonerative, è dovuto alla gestione speciale fino a concorrenza del contributo per l'assicurazione generale obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo a carico dei dipendenti previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative è a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. In tale sede contrattuale saranno individuate le modalità per il recupero, da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore onere che l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria comporta a loro carico.
5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidità a carico della gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi all'età, all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva.
6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4, anche in relazione all'eventuale conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti di pensionamento più favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. La contribuzione relativa agli iscritti alla gestione speciale che cessano dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione a carico della gestione stessa è trasferita alla contabilità ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria.