stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 1948, n. 517

Norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di liberazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Lo Stato assume le obbligazioni contratte dalle formazioni partigiane indicate nel decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, in corrispettivo di prestazioni pecuniarie o di forniture di beni o di servizi, e ne risponde nei limiti stabiliti dal presente decreto, sempre che risulti che dette prestazioni e forniture siano state fatte ai fini della lotta di liberazione.
Non sono riconosciute le obbligazioni che, nel periodo clandestino, furono contratte a nord della linea gotica, senza autorizzazione del Corpo Volontari della Libertà.
Non è ammesso alcun rimborso per le prestazioni di tenue entità in relazione alla condizione economica del creditore.