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DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 1948, n. 517

Norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di liberazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 26-5-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 dei decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
il bilancio, per le finanze, per il tesoro e per la difesa;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Lo   Stato   assume  le  obbligazioni  contratte  dalle  formazioni
partigiane  indicate  nel decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518,
in  corrispettivo  di prestazioni pecuniarie o di forniture di beni o
di  servizi, e ne risponde nei limiti stabiliti dal presente decreto,
sempre  che  risulti  che  dette  prestazioni e forniture siano state
fatte ai fini della lotta di liberazione.
  Non sono riconosciute le obbligazioni che, nel periodo clandestino,
furono  contratte a nord della linea gotica, senza autorizzazione del
Corpo Volontari della Liberta'.
  Non  e'  ammesso alcun rimborso per le prestazioni di tenue entita'
in relazione alla condizione economica del creditore.