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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 402

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. (045U0402)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1961)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961
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Art. 9



L'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:
«La pensione alla vedova e agli orfani di età non superiore ai 21 anni o inabili al lavoro, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:
a) il 50% alla vedova;
b) il 10% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche la vedova, oppure il 20% se hanno diritto a pensione soltanto i figli, salvo quanto è disposto nei seguenti commi:

«La pensione ai superstiti non potrà essere in ogni caso, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto.

«Ai fini del calcolo e dei limiti di cui sopra non si computano le maggiorazioni stabilite per i figli a carico.

«La pensione è corrisposta per intero alla vedova anche per la quota spettante ai figli minorenni se si tratta di figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e se essa convive con i figli stessi; se la vedova non convive con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due la vedova.

«Se invece con la vedova e i figli minorenni da lei avuti dal matrimonio con l'agente vi sono figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, o nati da precedente matrimonio con l'agente, la pensione è corrisposta per due terzi alla vedova ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero.

«Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

«Gli orfani di madre che abbia contribuito al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto alla pensione nella misura stabilita dal presente articolo anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni».

((Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonché gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di riversibilità quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima.

Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, numero 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purché:
1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;
2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione è pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata allo iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto))
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((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 28 luglio 1961, n. 830, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 e 22".