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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1918, n. 90

Che sottopone, durante la guerra i militari del corpo R. equipaggi, destinati a terra in Albania, alla giurisdizione del tribunale militare per l'esercito e alle pene, stabilite in quel Codice penale, fissando altresì, per tali casi, il modo di composizione del tribunale medesimo. (018U0090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1918
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Testo in vigore dal:  24-2-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che concede al Governo del Re poteri straordinari durante la presente guerra;
Visto il Codice penale militare marittimo;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri della guerra, e di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Durante la presente guerra, i militari del corpo Reale equipaggi destinati a terra in Albania, sono soggetti alla giurisdizione del tribunale militare per il R. esercito in Valona e alle pene portate dal Codice penale per l'esercito.

Nondimeno i predetti militari permangono soggetti alla giurisdizione militare marittima se trattisi dei reati in servizio compresi nel Capo III, Titolo II, Libro I del Codice penale militare marittimo, ovvero dei reati non preveduti nel Codice penale per l'esercito, e dei reati di cui nel decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 196.