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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1918, n. 90

Che sottopone, durante la guerra i militari del corpo R. equipaggi, destinati a terra in Albania, alla giurisdizione del tribunale militare per l'esercito e alle pene, stabilite in quel Codice penale, fissando altresì, per tali casi, il modo di composizione del tribunale medesimo. (018U0090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1918
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Testo in vigore dal: 24-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che concede al  Governo  del
Re poteri straordinari durante la presente guerra; 
 
  Visto il Codice penale militare marittimo; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi  ministri
della guerra, e di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Durante la presente guerra, i militari del  corpo  Reale  equipaggi
destinati a terra in Albania, sono soggetti  alla  giurisdizione  del
tribunale militare per il R. esercito in Valona e alle  pene  portate
dal Codice penale per l'esercito. 
 
  Nondimeno   i   predetti   militari   permangono   soggetti    alla
giurisdizione militare marittima se trattisi dei  reati  in  servizio
compresi nel Capo III, Titolo II, Libro I del Codice penale  militare
marittimo, ovvero dei reati  non  preveduti  nel  Codice  penale  per
l'esercito, e dei reati di cui nel decreto Luogotenenziale 4 febbraio
1917, n. 196.