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DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1917, n. 196

Col quale sono stabilite le pene pel sottufficiale comandante di una nave della R. marina o a servizio di questa, colpevole di averne cagionata la perdita o la cattura. (017U0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1917
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Testo in vigore dal:  8-3-1917

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Codice penale militare marittimo e segnatamente gli articoli 83 e 84;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante la presente guerra, il sottufficiale comandante di una nave della R. marina o a servizio di questa, colpevole di averne cagionato la perdita o la cattura, sarà punito:

1° colla morte, previa degradazione, se ha agito volontariamente;

2° colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque, se il fatto fu il risultato della sua negligenza;

3° colla rimozione dal grado se il fatto fu il risultato della sua imperizia;

4° colla rimozione del grado se per negligenza o per imperizia cagionerà incendio, abbordaggio, investimento, avaria grave o perdita di uomini imbarcati sul bastimento da lui comandato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Corsi - Sacchi.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.