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DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1917, n. 196

Col quale sono stabilite le pene pel sottufficiale comandante di una nave della R. marina o a servizio di questa, colpevole di averne cagionata la perdita o la cattura. (017U0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1917
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Testo in vigore dal: 8-3-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il  Codice  penale  militare  marittimo  e  segnatamente  gli
articoli 83 e 84; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello di
grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Durante la presente guerra, il sottufficiale comandante di una nave
della R. marina o a servizio di questa, colpevole di averne cagionato
la perdita o la cattura, sara' punito: 
 
    1° colla morte, previa degradazione, se ha agito volontariamente; 
 
    2° colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque,  se  il
fatto fu il risultato della sua negligenza; 
 
    3° colla rimozione dal grado se il fatto fu  il  risultato  della
sua imperizia; 
 
    4° colla rimozione del grado se per negligenza  o  per  imperizia
cagionera'  incendio,  abbordaggio,  investimento,  avaria  grave   o
perdita di uomini imbarcati sul bastimento da lui comandato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                            Boselli - Corsi - Sacchi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.