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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2024)
Testo in vigore dal:  23-4-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 19-quinquies

(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2023, N. 44))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2023, N. 44))
.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (17)
4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. (17)
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2023, N. 44))
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023".