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DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2024)
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 238

Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3.      La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
4.      Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European
((Research))
Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.
5.      Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.
6.       Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (22)
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.  
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196" sono aggiunte le seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537". 
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021".