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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato ((, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica)). (20G00042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  31-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
((31 dicembre 2024))
, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione.
Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. (2) (3) (7) (9) (16) (18) (21)
2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "quarantacinque", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "venti";
b) la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci".

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino al 31 luglio 2021.
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino al 31 marzo 2022.
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2022.