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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1999, n. 233

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  31-12-2023
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Art. 3

Organi, struttura, e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione
1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. (3)(9)
2. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.
3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.
4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.
5. I pareri sono resi dal consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.(3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
((14))
6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dall'amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione.
7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.";
- (con l'art. 3, comma 2) che "Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";
- (con l'art. 3, comma 2-bis) che "Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, è prorogato al 15 ottobre 2020.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 2020.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del suindicato D.L. 8 aprile 2020, n. 22 è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del suindicato D.L. 8 aprile 2020, n. 22 è prorogato fino al 31 luglio 2021.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 58, comma 2, lettera d)) che "Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: [...]
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione".
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto (con l'art. 3, comma 2-bis) che "Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del suindicato D.L. 8 aprile 2020, n. 22 è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del suindicato D.L. 8 aprile 2020, n. 22 è prorogato fino al 31 marzo 2022.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del suindicato D.L. 8 aprile 2020, n. 22 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino 31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere".