DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
 
 
       Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici 
 
  1. Agli esercenti attivita' di impresa, arte o  professioni  spetta
un credito  di  imposta  pari  al  30  per  cento  delle  commissioni
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte  di  credito,
di  debito  o  prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. 
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  altresi'  per
le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri
strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1°  luglio  2021
al 30 giugno 2022,  il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui  gli
esercenti attivita' di impresa, arte o  professione,  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico,  nel
rispetto   delle   caratteristiche   tecniche   da   stabilire    con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo  2,  comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo. 
  2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e  1-bis  spetta  per  le
commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e  prestazioni  di
servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio  2020,
a condizione che i ricavi  e  compensi  relativi  all'anno  d'imposta
precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 
  3. L'agevolazione di  cui  al  presente  articolo  si  applica  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea  per  gli  aiuti  de  minimis,  del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  4.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal  mese  successivo  a  quello  di
sostenimento della spesa e deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante
testo unico delle imposte sui redditi. 
  5. Gli operatori che  mettono  a  disposizione  degli  esercenti  i
sistemi  di  pagamento  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis   trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni  necessarie
a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare
la trasparenza in materia di costi  delle  commissioni  bancarie,  la
Banca d'Italia, con provvedimento da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, individua le modalita' e  i  criteri  con  cui  gli
operatori di cui al periodo precedente  trasmettono  agli  esercenti,
mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi
alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli operatori
di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate,  anche  tramite  la   societa'   PagoPA   S.p.a.,   i   dati
identificativi degli strumenti di pagamento elettronico ((...)) messi
a disposizione degli esercenti, nonche' l'importo  complessivo  delle
transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  Entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i termini, le modalita' e il  contenuto  delle
comunicazioni di cui al comma 5.