DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
 
 
Misure  urgenti  per  il  patrimonio  e  le  attivita'  culturali   e
                             turistiche 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  le   migliori   condizioni   per   il
completamento del percorso di risanamento delle  gestioni  e  per  il
rilancio  delle   attivita'   delle   fondazioni   lirico-sinfoniche,
all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1,  alinea,  le  parole  da  «strutturalmente»   a
«economico-finanziario»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «non
compatibili con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in
ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
finanziario»; 
    b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri  strutturali
del   bilancio,   sia   sotto    il    profilo    patrimoniale    che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti:  «il  pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale   equilibrio
patrimoniale e finanziario»; 
    c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri  strutturali
del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale  che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti:  «il  pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  e  il   tendenziale   equilibrio
patrimoniale e finanziario della fondazione»; 
    d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni  di
equilibrio  strutturale  del   bilancio,   sia   sotto   il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario,  del  conto  economico»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «il   pareggio   economico   e,   entro
l'esercizio  2018,   il   tendenziale   equilibrio   patrimoniale   e
finanziario». 
  2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  all'articolo  1,
comma  355,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  parole:
«dell'equilibrio  strutturale  di  bilancio,  sotto  il  profilo  sia
patrimoniale  sia  economico-finanziario»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «del  pareggio  economico,  in  ciascun  esercizio,  e  del
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario». 
  3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti  piani  di
risanamento» sono inserite le  seguenti:  «,  ancorche'  non  abbiano
proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267». 
  3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la  stabilizzazione
del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1,  nonche'  di
prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi  gestionale
e di bilancio nel settore, con uno o piu'  regolamenti  da  adottare,
entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, il Governo  provvede,  senza
nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  alla  revisione
dell'assetto   ordinamentale   e   organizzativo   delle   fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29  giugno  1996,  n.
367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche  modificando
o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i
seguenti criteri e principi: 
    a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci,
idonei a garantire la stabilita' economico-finanziaria; 
    b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del ((31 dicembre 2020)),  al
fine  dell'inquadramento  di  tali   enti,   alternativamente,   come
"fondazione  lirico-sinfonica"  o  "teatro   lirico-sinfonico",   con
conseguente revisione delle modalita' di organizzazione,  gestione  e
funzionamento,   secondo   principi   di    efficienza,    efficacia,
sostenibilita' economica e valorizzazione della qualita'; 
    c) previsione, tra i requisiti di  cui  alla  lettera  b),  anche
della    dimostrazione     del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario, della  capacita'  di  autofinanziamento  e  di
reperimento di  risorse  private  a  sostegno  dell'attivita',  della
realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del
livello di internazionalizzazione, della specificita' nella storia  e
nella cultura operistica e sinfonica italiana; 
    d)  definizione  delle  modalita'  attraverso  le   quali   viene
accertato il possesso dei requisiti e disposta  l'attribuzione  della
qualifica conseguente; 
    e)  previsione  che,  nell'attuazione  di  quanto  previsto  alla
lettera b), l'eventuale mantenimento  della  partecipazione  e  della
vigilanza dello Stato  nelle  forme  e  nei  limiti  stabiliti  dalla
legislazione vigente con riferimento agli  enti  di  cui  al  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003, n. 310, trovi applicazione  esclusivamente  con  riguardo  alle
fondazioni lirico-sinfoniche. 
  3-ter. Sugli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  3-bis  e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo  8
della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di  Stato  e  delle
competenti Commissioni parlamentari. I  pareri  sono  espressi  entro
sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento
e' comunque emanato. Dalla data di  entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari di cui al comma 3-bis  sono  abrogate  le  disposizioni
vigenti,  anche  di  legge,  con   esse   incompatibili,   alla   cui
ricognizione si procede in sede di emanazione  delle  medesime  norme
regolamentari. 
  3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto  ordinamentale  e
organizzativo  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,   al   fine   di
perseguire l'obiettivo della sostenibilita' economico-finanziaria  di
tali enti, sono previste le seguenti  misure  di  contenimento  della
spesa e risanamento: 
    a) al personale, anche direttivo, delle  fondazioni,  ove  queste
non raggiungano  il  pareggio  di  bilancio,  non  sono  riconosciuti
eventuali  contributi  o  premi  di  risultato  e  altri  trattamenti
economici  aggiuntivi  previsti  dalla  contrattazione   di   secondo
livello; 
    b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono
tenute a prevedere opportune riduzioni  dell'attivita',  comprese  la
chiusura temporanea o  stagionale  e  la  conseguente  trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo,  da
tempo pieno a tempo parziale, allo scopo  di  assicurare,  a  partire
dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il
conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario; 
    c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le
missioni    all'estero    dei     dipendenti     delle     fondazioni
lirico-sinfoniche,  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   6,   del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e' ridotto nella  misura  del  50
per cento; 
    d) all'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    "d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione
e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di  cui
al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367". 
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 420,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, dopo le parole:  "non  si  applica"  sono  inserite  le
seguenti: "alle istituzioni culturali, nonche'". 
  3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei  beni  e
delle  attivita'  culturali  e  del   turismo,   ivi   previsto,   di
rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle  modalita'  per
la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo  dal
vivo finanziati a valere sul Fondo unico per  lo  spettacolo  di  cui
alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  ha  la  stessa  natura  non
regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  18
febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  15
novembre 2005, n. 239, nonche' nel senso che le  regole  tecniche  di
riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi  programmi  di
attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli  organismi  dello
spettacolo e possono  definire  apposite  categorie  tipologiche  dei
soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle
attivita'  di  danza,  delle  attivita'  musicali,  delle   attivita'
teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante. 
  3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della  materia
in conformita' ai principi  di  derivazione  europea,  per  garantire
certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare  l'interesse
pubblico  all'ordinata  gestione  del  demanio  senza  soluzione   di
continuita',  conservano  validita'  i  rapporti  gia'  instaurati  e
pendenti in base all'articolo  1,  comma  18,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25. 
  3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, le parole: "alla data del 30  settembre  2016,
entro la  quale  si  provvede"  e  le  parole:  "il  rilascio,"  sono
soppresse.