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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal: 25-6-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure in materia  di
enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di
calamita' naturali; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure  in
materia di spesa sanitaria,  di  emergenze  ambientali,  di  sostegno
all'agricoltura e di attivita' culturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 giugno 2016; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  dell'interno,
di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  e  per
gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale 
 
  1. Al comma 380-sexies dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro». 
  2. Le disponibilita' residue  di  cui  all'accantonamento  previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 10 settembre  2015,  «Fondo  di  solidarieta'  comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno  2015»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  231
del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita'  di
cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita'  per
l'anno 2016. 
  3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte  le  seguenti
parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico  finalizzato  a
limitare le variazioni, in aumento e in  diminuzione,  delle  risorse
attribuite a ciascun Comune».