DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
 
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di  accelerazione
         delle procedure in materia di patrimonio culturale) 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto  il  seguente:
"8-bis. I termini di validita' di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,  decorrono  a  far
data dall'adozione del provvedimento finale."; 
  ((b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1)   al   primo   periodo,    dopo    le    parole:    "rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio  dei
Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di  alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri"; 
      2) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", motivando  un'eventuale  decisione  in  contrasto  con  il
motivato dissenso")); 
  ((b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole:
"degli articoli 21-quinquies e 21-nonies" sono aggiunte le  seguenti:
", nei casi di cui al comma 4 del presente articolo"; 
  b-ter) all'articolo 21-quinquies,  comma  1,  le  parole  da:  "Per
sopravvenuti" fino a: "pubblico  originario"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  ovvero  nel
caso di mutamento  della  situazione  di  fatto  non  prevedibile  al
momento  dell'adozione  del  provvedimento  o,  salvo   che   per   i
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di   vantaggi
economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"; 
  b-quater)  all'articolo  21-nonies,  comma  1,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1) dopo le parole: "dell'articolo 21-octies" sono  inserite  le
seguenti: ", esclusi i casi di cui al  medesimo  articolo  21-octies,
comma 2,"; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rimangono  ferme
le responsabilita' connesse all'adozione e  al  mancato  annullamento
del provvedimento illegittimo")). 
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.
83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.  106,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Con  il   medesimo
regolamento sono altresi' individuate: 
  a)  le  tipologie  di  interventi  per  i  quali   l'autorizzazione
paesaggistica non  e'  richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  149  del
medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio,  sia  nell'ambito
degli interventi di lieve entita' gia' compresi  nell'allegato  1  al
suddetto  regolamento  di  cui  all'articolo  146,  comma  9,  quarto
periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia  mediante
definizione  di  ulteriori  interventi  minori  privi  di   rilevanza
paesaggistica; 
  b) le tipologie di intervento di lieve entita' che  possano  essere
regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  con  specifico
riguardo  alle  materie  che  coinvolgono  competenze  proprie  delle
autonomie territoriali. 
  3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive  modificazioni,  il  primo  e  il  secondo  periodo   sono
soppressi e il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da  parte  del
soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione.". 
  4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed  efficacia  alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico  di  cui
all'articolo 96 del ((decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163)),
le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2014.