DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 146 
                          (Autorizzazione) 
 
  1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi  titolo  di
immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,  a
termini dell'articolo 142, o in base  alla  legge,  a  termini  degli
articoli  136,  143,  comma  1,  lettera  d),  e  157,  non   possono
distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto di protezione. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare  alle
amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere,  corredato   della   prescritta   documentazione,   ed
astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione. 
  3. La documentazione a corredo del  progetto  e'  preordinata  alla
verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa  con
la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con
il medesimo procedimento. 
  4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce  atto  autonomo  e
presupposto rispetto al permesso di costruire  o  agli  altri  titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui
all'articolo 167, commi 4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'  essere
rilasciata in sanatoria  successivamente  alla  realizzazione,  anche
parziale, degli  interventi.  L'autorizzazione  e'  efficace  per  un
periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei  progettati
lavori deve  essere  sottoposta  a  nuova  autorizzazione.  I  lavori
iniziati nel corso del quinquennio di  efficacia  dell'autorizzazione
possono essere conclusi  entro  e  non  oltre  l'anno  successivo  la
scadenza  del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista  efficacia  il
titolo  edilizio  eventualmente  necessario  per   la   realizzazione
dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio  e  alla
conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso  da  circostanze
imputabili all'interessato. 
  5. Sull'istanza di autorizzazione  paesaggistica  si  pronuncia  la
regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente
in relazione  agli  interventi  da  eseguirsi  su  immobili  ed  aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge,  ai  sensi  del
comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143,  commi  4  e  5.  Il
parere  del   soprintendente,   all'esito   dell'approvazione   delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici  tutelati,  predisposte  ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte  del
Ministero, su  richiesta  della  regione  interessata,  dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura  obbligatoria
non vincolante ed e' reso  nel  rispetto  delle  previsioni  e  delle
prescrizioni  del  piano   paesaggistico,   entro   il   termine   di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli  atti,  decorsi  i  quali
l'amministrazione    competente    provvede    sulla    domanda    di
autorizzazione. 
  6. La regione esercita la funzione  autorizzatoria  in  materia  di
paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate  competenze
tecnico-scientifiche e  idonee  risorse  strumentali.  Puo'  tuttavia
delegarne l'esercizio, per i  rispettivi  territori,  a  province,  a
forme associative e di cooperazione fra  enti  locali  come  definite
dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento  degli  enti  locali,agli
enti parco, ovvero a  comuni,  purche'  gli  enti  destinatari  della
delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un  adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'  di  garantire  la
differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica  ed  esercizio
di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 
  7. L'amministrazione  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica,  ricevuta  l'istanza  dell'interessato,  verifica   se
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo  149,  comma
1, alla stregua dei criteri fissati  ai  sensi  degli  articoli  140,
comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c)  e  d).
Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione  verifica
se l'istanza stessa sia corredata  della  documentazione  di  cui  al
comma 3, provvedendo,  ove  necessario,  a  richiedere  le  opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.  Entro  quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione  effettua  gli
accertamenti circa la conformita'  dell'intervento  proposto  con  le
prescrizioni  contenute  nei  provvedimenti   di   dichiarazione   di
interesse  pubblico  e  nei  piani  paesaggistici  e   trasmette   al
soprintendente   la   documentazione   presentata   dall'interessato,
accompagnandola con una relazione tecnica  illustrativa  nonche'  con
una proposta di provvedimento, e  da'  comunicazione  all'interessato
dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli  atti
al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  in
materia di procedimento amministrativo. 
  8.  Il  soprintendente  rende  il  parere  di  cui  al   comma   5,
limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica   del   progettato
intervento nel suo complesso ed alla conformita'  dello  stesso  alle
disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla  specifica
disciplina di cui all'articolo 140, comma  2,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il  soprintendente,
in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di
provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione  del  parere,
l'amministrazione provvede in conformita'. 
  9.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  12  SETTEMBRE  2014,  N.  133,
CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L.  11  NOVEMBRE  2014,  N.  164)).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014,  N.  133,  CONVERTITO
CON MODIFCAZIONI DALLA L.  11  NOVEMBRE  2014,  N.  164)).  ((Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da  parte  del
soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione.)) Con regolamento da emanarsi ai sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre
2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza  unificata,
salvo quanto previsto dall'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite  procedure  semplificate  per  il
rilascio dell'autorizzazione in  relazione  ad  interventi  di  lieve
entita' in  base  a  criteri  di  snellimento  e  concentrazione  dei
procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19,
comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive
modificazioni. 
  10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo  del
comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato
puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che
vi provvede, anche mediante un commissario ad  acta,  entro  sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non  abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, e sia  essa  stessa  inadempiente,  la  richiesta  del
rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente. 
  11. L'autorizzazione paesaggistica  e'  trasmessa,  senza  indugio,
alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento,
nonche', unitamente allo stesso  parere,  alla  regione  ovvero  agli
altri  enti  pubblici  territoriali  interessati  e,  ove  esistente,
all'ente parco nel  cui  territorio  si  trova  l'immobile  o  l'area
sottoposti al vincolo. 
  12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con  ricorso  al
tribunale amministrativo regionale o  con  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica,  dalle  associazioni   portatrici   di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni  di
legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e  le
ordinanze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  possono  essere
appellate dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non  abbiano  proposto
ricorso di primo grado. 
  13.   Presso   ogni   amministrazione   competente   al    rilascio
dell'autorizzazione  paesaggistica  e'  istituito  un  elenco   delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno  ogni  trenta  giorni  e
liberamente  consultabile,  anche  per  via  telematica,  in  cui  e'
indicata la data di  rilascio  di  ciascuna  autorizzazione,  con  la
annotazione sintetica del  relativo  oggetto.  Copia  dell'elenco  e'
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13  si  applicano  anche  alle
istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave  e  torbiere
nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti
sui beni di cui all'articolo 134. 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                                                               ((24)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 12 settembre 2014,  n.  133  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 6, comma 4)
che "In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive  modificazioni,  non  sono  soggette   ad   autorizzazione
paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di
comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici,  da  eseguire
su edifici e tralicci preesistenti, che comportino  la  realizzazione
di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5  metri
e superficie  delle  medesime  antenne  non  superiore  a  0,5  metri
quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del
codice di cui al  citato  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  e
successive modificazioni".