DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 15-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
 
Piano strategico  Grandi  Progetti  Beni  culturali  e  altre  misure
         urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali 
 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i  beni  culturali  e
paesaggistici e la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, e' adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e,  per
il 2014, anche in  data  antecedente,  il  Piano  strategico  «Grandi
Progetti Beni culturali», ai  fini  della  crescita  della  capacita'
attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti  di  eccezionale
interesse culturale ((e paesaggistico)) e di rilevanza nazionale  per
i quali sia  necessario  e  urgente  realizzare  ((,  anche  mediante
acquisizione,))  interventi  organici  di  tutela,  riqualificazione,
valorizzazione e promozione culturale, anche a  fini  turistici.  Per
l'attuazione degli interventi del Piano strategico  «Grandi  Progetti
Beni culturali» e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  il
2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50  milioni  di  euro  per  il
2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2014-2016,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere
dal 1° gennaio  2017,  al  Piano  strategico  «Grandi  Progetti  Beni
culturali» e' destinata una quota pari al 50 per cento delle  risorse
per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore
dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come da ultimo  sostituito  dal  comma  2  del
presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno,  il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo presenta  alle  Camere
una relazione concernente gli interventi gia' realizzati e  lo  stato
di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente  e  non  ancora
conclusi. 
  2. All'articolo  60,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. A decorrere dal 2014, una quota  pari  al  3  per  cento  delle
risorse aggiuntive  annualmente  previste  per  le  infrastrutture  e
iscritte nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  destinata   alla   spesa   per
investimenti in  favore  dei  beni  culturali.  L'assegnazione  della
predetta  quota  e'  disposta  dal  CIPE  nell'ambito  delle  risorse
effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sulla  base  della  finalizzazione
derivante  da  un  programma  di  interventi  in  favore   dei   beni
culturali»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti  locali
nelle periferie urbane e' destinata una quota delle risorse di cui al
comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016.». 
  3.  Nell'ambito  delle  iniziative  del  Piano  nazionale  garanzia
giovani,  il  Fondo  «Mille  giovani   per   la   cultura»   previsto
dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  e'
rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015. 
  3-bis.  Al  terzo  periodo  del  comma  24  dell'articolo  13   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole:  "entro
il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
2015". 
  3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e' sostituito dal seguente: 
  "25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i  criteri
per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24  e
sono previste le modalita'  di  attuazione  dei  relativi  interventi
anche attraverso apposita convenzione  con  l'Associazione  nazionale
dei comuni italiani (ANCI)". 
  3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e  attivita'  di
valorizzazione e  fruizione  del  patrimonio  culturale  materiale  e
immateriale italiano,  anche  attraverso  forme  di  confronto  e  di
competizione tra le  diverse  realta'  territoriali,  promuovendo  la
crescita del turismo  e  dei  relativi  investimenti,  lo  Stato,  le
Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di
cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
e successive modificazioni, ed  anche  sotto  forma  di  investimento
territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare  il  patrimonio
progettuale dei dossier  di  candidatura  delle  citta'  a  "Capitale
europea della cultura 2019". Il "Programma  Italia  2019"  individua,
secondo principi di trasparenza e pubblicita', anche tramite  portale
web,  per  ciascuna  delle  azioni  proposte,  l'adeguata   copertura
finanziaria, anche attraverso il ricorso alle  risorse  previste  dai
programmi  dell'Unione  europea  per  il  periodo  2014-2020  ed   e'
approvato con il decreto ministeriale di cui al  quarto  periodo  del
presente comma. I  programmi  di  ciascuna  citta',  sulla  base  dei
progetti gia' inseriti nei  dossier  di  candidatura,  sono  definiti
tramite apposito accordo, stipulato tra  il  Comune  interessato,  la
Regione di appartenenza e il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, con il quale sono  individuate  altresi'  le
risorse necessarie per la sua realizzazione. Con  successivo  decreto
del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
adottato previa intesa in sede di Conferenza  unificata,  e'  redatto
l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del  periodo
precedente. Per le medesime finalita' di cui  al  primo  periodo,  il
Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di  "Capitale
italiana della  cultura"  ad  una  citta'  italiana,  sulla  base  di
un'apposita procedura di selezione definita con decreto del  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa  in
sede di Conferenza unificata, anche  tenuto  conto  del  percorso  di
individuazione della citta' italiana "Capitale europea della  cultura
2019".  I  progetti  presentati  dalla  citta'  designata   "Capitale
italiana della cultura" al fine  di  incrementare  la  fruizione  del
patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura  strategica
di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n.  88,  e  sono  finanziati  a  valere  sulla  quota
nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, nel limite di un milione di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  propone   al   Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  i  programmi  da
finanziare con le  risorse  del  medesimo  Fondo,  nel  limite  delle
risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  In  ogni  caso,  gli
investimenti connessi  alla  realizzazione  dei  progetti  presentati
dalla citta' designata "Capitale italiana della cultura",  finanziati
a valere sulla quota  nazionale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono  esclusi  dal  saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno  degli
enti pubblici territoriali. Il titolo  di  "Capitale  italiana  della
cultura" e' conferito, con le medesime modalita' di cui  al  presente
comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi. 
  4. Ai maggiori oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  3  si
provvede ai sensi dell'articolo 17. 
                                                                  (6) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
337) che "Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi  Progetti
Beni culturali» di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, e' autorizzata la spesa  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".