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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal: 19-5-2020
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  reperire
risorse, anche  mediante  interventi  di  agevolazione  fiscale,  per
garantire la tutela del  patrimonio  culturale  della  Nazione  e  lo
sviluppo  della  cultura,  in  attuazione   dell'articolo   9   della
Costituzione; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   porre
immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado  in  cui  versano
numerosi siti culturali italiani, con particolare  riguardo  all'area
archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta  e  alle
aree colpite da calamita' naturali quali  la  Regione  Abruzzo  e  la
citta' di L'Aquila; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni per il  rilancio  del  turismo  al  fine  di  promuovere
l'imprenditorialita' turistica  e  di  favorire  la  crescita  di  un
settore produttivo strategico per la  ripresa  economica  del  Paese,
nonche'    di    assicurare    la     competitivita'     dell'offerta
turistico-culturale   italiana,   anche    mediante    processi    di
digitalizzazione e informatizzazione del settore; 
  Considerata la straordinaria necessita' e l'urgenza di  assicurare,
nell'ambito della piu'  ampia  politica  di  revisione  della  spesa,
l'organica  tutela  di  interessi  strategici  sul  piano  interno  e
internazionale,  tramite   interventi   sulla   organizzazione,   sui
procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 maggio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le  erogazioni  liberali  a
                       sostegno della cultura 
 
  1. Per le erogazioni liberali  in  denaro  effettuate  nei  periodi
d'imposta successivi a quello in  corso  al  31  dicembre  2013,  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi  della  cultura
di appartenenza pubblica, delle fondazioni  lirico-sinfoniche  e  dei
teatri di tradizione,  delle  istituzioni  concertistico-orchestrali,
dei teatri nazionali, dei teatri di  rilevante  interesse  culturale,
dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e  di
danza, nonche'  dei  circuiti  di  distribuzione  ((,  dei  complessi
strumentali, delle societa' concertistiche e  corali,  dei  circhi  e
degli  spettacoli  viaggianti))  e  per  la  realizzazione  di  nuove
strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti
o  istituzioni  pubbliche  che,  senza  scopo  di   lucro,   svolgono
esclusivamente  attivita'  nello  spettacolo,  non  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere  h)  e  i),  e
100, comma 2, lettere f) e g), del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito  d'imposta,  nella  misura
del 65 per cento delle erogazioni effettuate: 
    a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208; 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 
  2.  Il  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti  titolari
di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.  Il
credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'  altresi'
riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o  affidatari  dei
beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito in
tre quote annuali di pari importo. Si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma  9,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  3. Ferma restando la ripartizione in  tre  quote  annuali  di  pari
importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il  credito  di
imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e non rileva ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1 , ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari  o  affidatari  di  beni
culturali pubblici  destinatari  di  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate  per  la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione,
protezione e restauro dei  beni  stessi,  comunicano  mensilmente  al
Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
l'ammontare  delle  erogazioni  liberali   ricevute   nel   mese   di
riferimento; provvedono altresi' a  dare  pubblica  comunicazione  di
tale ammontare, nonche'  della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle
erogazioni  stesse,  tramite  il  proprio  sito  web   istituzionale,
nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile,  e  in
un apposito portale,  gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui  ai
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono  associati  tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione  del  bene,  gli
interventi di ristrutturazione o  riqualificazione  eventualmente  in
atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per  l'anno  in  corso,  l'ente
responsabile  del  bene,  nonche'  le  informazioni   relative   alla
fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003,  n.  196.  Il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo provvede all'attuazione  del  presente  comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e' abrogato. Con
il regolamento di organizzazione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, di cui all'articolo 14,  comma  3,
del presente decreto, si individuano, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica e  nel  rispetto  delle  dotazioni  organiche
definite in attuazione  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,
apposite strutture dedicate a favorire  le  elargizioni  liberali  da
parte dei privati e la raccolta  di  fondi  tra  il  pubblico,  anche
attraverso il portale di cui al comma 5. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al presente articolo, valutati  in  2,7  milioni  di
euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno  2016,  in
18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede  ai
sensi dell'articolo 17.