DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
vigente al 21/03/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
Modifiche al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e  disposizioni  in
               materia di versamento di tributi locali 
 
  1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "31  gennaio  2013"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente  a
quello di riferimento"; 
    b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per gli  anni
2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo  precedente,  in
caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia  sono
determinate in proporzione alle spese, desunte dal  SIOPE,  sostenute
nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle
relative alle  spese  per  formazione  professionale,  per  trasporto
pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti  solidi  urbani  e  per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato". 
  2. Per il solo anno  2013,  in  materia  di  tributo  comunale  sui
rifiuti e sui servizi,  in  deroga  a  quanto  diversamente  previsto
dall'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
operano le seguenti disposizioni: 
    a) la scadenza e il numero delle rate di versamento  del  tributo
sono stabilite dal comune con propria deliberazione  adottata,  anche
nelle more della  regolamentazione  comunale  del  nuovo  tributo,  e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale,  almeno  trenta  giorni
prima della data di versamento; 
    b) ai fini del versamento delle prime due  rate  del  tributo,  e
comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono
inviare ai contribuenti i  modelli  di  pagamento  precompilati  gia'
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,
ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso  per  gli
stessi prelievi. I pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente,  sono
scomputati ai fini della determinazione dell'ultima  rata  dovuta,  a
titolo di TARES, per l'anno 2013; 
    c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro  quadrato
e' riservata allo Stato ed e' versata in unica  soluzione  unitamente
all'ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale  di
cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 
    d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo  14
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che  nelle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle province
autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni  e  province
autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma; 
    e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della  legge  24
dicembre 2012, n. 228,  le  parole:  "890,5  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro"; 
    f) i comuni non possono aumentare la  maggiorazione  standard  di
cui alla lettera c); 
    g) i comuni possono continuare ad avvalersi  per  la  riscossione
del tributo dei soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani. 
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione  anche  nel
caso in cui il comune  prevede  l'applicazione  di  una  tariffa  con
natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai  sensi  del  comma  29
dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2-ter. Al fine  di  favorire  il  compiuto,  ordinato  ed  efficace
riordino della disciplina delle attivita' di gestione  e  riscossione
delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio,
che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di
supporto all'esercizio delle funzioni relative  alla  riscossione,  i
termini  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  lettera  gg-ter),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25  e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  sono  stabiliti
inderogabilmente al ((30 giugno 2017)). 
  3. All'articolo 14 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Sono  escluse  dalla  tassazione,  ad  eccezione  delle  aree
scoperte operative, le aree scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a
locali tassabili e le aree comuni condominiali  di  cui  all'articolo
1117 del codice civile che non  siano  detenute  o  occupate  in  via
esclusiva"; 
    b) al comma 35, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "in  quanto
compatibili" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero  tramite  le  altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di  incasso  e
di pagamento interbancari". 
  4. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni  dalla  data"  sono
sostituite da: "il 30 giugno dell'anno successivo a quello"; 
    b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: 
    "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni
di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonche'   i
regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo
degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo
fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,
n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresi',  tenuti
ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle
delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima
rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della
seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine
il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo
entro  il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti
adottati per l'anno precedente". 
  4-bis.  All'articolo  259  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1  e'  inserito  il
seguente: 
    "1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata
nel corso del secondo  semestre  dell'esercizio  finanziario  per  il
quale risulta non  essere  stato  ancora  validamente  deliberato  il
bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio  successivo,  il
consiglio  dell'ente  presenta  per   l'approvazione   del   Ministro
dell'interno, entro il termine di  cui  al  comma  1,  un'ipotesi  di
bilancio che garantisca l'effettivo  riequilibrio  entro  il  secondo
esercizio". 
  4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014". 
  4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  ";  tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e
che insistono  sul  rispettivo  territorio.  Per  l'accertamento,  la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il  contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento  e  riscossione  relative  agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai  fabbricati  rurali
ad  uso  strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani   o
parzialmente  montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani
predisposto   dall'Istituto   nazionale   di   statistica    (ISTAT),
assoggettati  dalle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del
decreto  legislativo   14   marzo   2011,   n.   23,   e   successive
modificazioni"; 
    b) al comma 381: 
    1) le parole: "30 giugno 2013" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"30 settembre 2013"; 
    2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di
previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per  l'anno  2013  e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui  all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000".