DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 43 
 
Semplificazioni  in  materia  di  verifica  dell'interesse  culturale
  nell'ambito  delle  procedure   di   dismissione   del   patrimonio
  immobiliare pubblico 
 
  1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011,  n.  183,  all'articolo  66  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo  27  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e agli articoli 307,  comma  10,  e  314  del  ((codice
dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze  di  tutela  del  patrimonio
culturale, con decreto non avente natura regolamentare  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
((dalla data di  entrata  in  vigore))  del  presente  decreto,  sono
definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee  ad
accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale  di  cui
all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e  del
paesaggio. 
  2.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.