LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
  Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici 
 
  1. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
conferire o trasferire beni immobili dello Stato, ad uno o piu' fondi
comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una  o  piu'  societa',
anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto  di  individuazione  e'  emanato
entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di
proprieta' dello Stato e una quota non  inferiore  al  20  per  cento
delle carceri inutilizzate e delle  caserme  assegnate  in  uso  alle
Forze armate dismissibili. Con uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e  sono  stabiliti  i
criteri  e  le   procedure   per   l'individuazione   o   l'eventuale
costituzione  della  societa'  di  gestione  del  risparmio  o  delle
societa', nonche' per il collocamento delle quote del fondo  o  delle
azioni delle societa'  e  i  limiti  per  l'eventuale  assunzione  di
finanziamenti da parte del predetto fondo e delle societa'.  Ai  fini
dell'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012. 
  2. Alla cessione  delle  quote  dei  fondi  o  delle  azioni  delle
societa' di cui al comma 1 si provvede mediante le modalita' previste
dai  suddetti  decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   che   dovranno   prioritariamente
prevedere il  collocamento  mediante  offerta  pubblica  di  vendita,
applicandosi, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n.  474.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  puo'  accettare  come  corrispettivo  delle  predette
cessioni  anche  titoli  di   Stato,   secondo   i   criteri   e   le
caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1. 
  3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono
destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di  operazioni
che abbiano ad oggetto esclusivamente  immobili  liberi,  i  proventi
della cessione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, sono destinati al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali  di  cui  al  comma  1
prevedono l'attribuzione di detti proventi  all'Agenzia  del  demanio
per l'acquisto sul mercato,  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di
Stato da parte della medesima  Agenzia,  che  li  detiene  fino  alla
scadenza. L'Agenzia destina gli  interessi  dei  suddetti  titoli  di
Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di  gestione
connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad
ogni altra imposta indiretta, ne' ad ogni altro tributo o diritto  di
terzi. 
  4.  Alle  societa'  di  cui  al  comma  1  si  applica,  in  quanto
compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le  societa'  di
investimento immobiliare quotate di cui all'articolo  1,  comma  134,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Ai  conferimenti  ed  ai
trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni  di  investimento  ed
alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti
e' effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa
con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili  di  proprieta'
dello Stato dalla stessa gestiti. 
  5. I decreti ministeriali di cui al comma  1  prevedono  la  misura
degli eventuali canoni di locazione delle  pubbliche  amministrazioni
sulla base della  valutazione  tecnica  effettuata  dall'Agenzia  del
demanio. Indicano inoltre la misura del  contributo  a  carico  delle
amministrazioni utilizzatrici in relazione  alle  maggiori  superfici
utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  6.  Relativamente   alle   societa'   partecipate   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate rispetto
alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o
di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse  per
riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri  e  limiti  stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  per  aumenti
di  capitale  di  societa'  partecipate,  anche  indirettamente,  dal
medesimo Ministero, ovvero  per  la  sottoscrizione  di  capitale  di
societa' di nuova costituzione ((ovvero per l'aumento della quota  di
partecipazione  al  capitale  delle  predette  societa')).  Le  somme
introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai  limiti
previsti  per   le   riassegnazioni,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze ad apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per essere versate ad apposita contabilita' speciale di tesoreria. Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere  dalla  data
di pubblicazione della presente legge. 
  7.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis.  I  fondi  istituiti  dalla  societa'  di  gestione   del
risparmio  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   possono
acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di  proprieta'   degli   enti
territoriali,  utilizzati  dagli  stessi   o   da   altre   pubbliche
amministrazioni nonche' altri immobili  di  proprieta'  dei  medesimi
enti  di  cui  sia   completato   il   processo   di   valorizzazione
edilizio-urbanistico,    qualora    inseriti    in    programmi    di
valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le  azioni  della
predetta  societa'  di  gestione   del   risparmio   possono   essere
trasferite, mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a titolo gratuito  all'Agenzia  del  demanio.  Con  apposita
convenzione  la  stessa  societa'  di  gestione  del  risparmio  puo'
avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio». 
  8.  Allo  scopo  di  accelerare  e  semplificare  le  procedure  di
dismissione del patrimonio immobiliare  dello  Stato  all'estero,  la
vendita dei cespiti individuati nel piano  di  razionalizzazione  del
patrimonio  immobiliare  dello  Stato  ubicato  all'estero  ai  sensi
dell'articolo l, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' effettuata  mediante  trattativa  privata,  salve  comprovate
esigenze, anche in deroga al parere della  Commissione  immobili  del
Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  La  stima  del
valore di mercato dei beni di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove e'
ubicato l'immobile oggetto della vendita.  I  relativi  contratti  di
vendita sono assoggettati al  controllo  preventivo  di  legittimita'
della Corte dei conti. 
  9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni  di  dismissione  di
cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.