DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 66 
 
 
  Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche sulla base dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i
terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre
finalita' istituzionali, di proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28  maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da
locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante  procedura
negoziata senza pubblicazione del bando per gli  immobili  di  valore
inferiore a 100.000 euro e  mediante  asta  pubblica  per  quelli  di
valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene  ne
determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.  Ai
citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410. Il prezzo dei terreni da porre  a  base  delle  procedure  di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di  valori
agricoli medi di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327. Una quota minima del 20 per cento dei terreni di
cui al primo periodo e' riservata alla locazione, con preferenza  per
l'imprenditoria giovanile agricola come definita  dalla  legislazione
vigente. Con il  decreto  di  cui  al  primo  periodo  sono  altresi'
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  ((1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al  primo
periodo del comma 1 e' adottato  entro  e  non  oltre  il  30  aprile
2014)). 
  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1
e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto  delle  operazioni
di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge  15  dicembre
1998, n. 441. 
  3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al
comma 1, al fine  di  favorire  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'
agricola giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai
giovani imprenditori agricoli,  cosi'  come  definiti  ai  sensi  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 
  4. Ai contratti di alienazione del presente articolo  si  applicano
le agevolazioni previste  dall'articolo  5-bis,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
  4-bis. Ai contratti di affitto  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma  3,  della
legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma  4-ter  del
presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e  3,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
  4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n.
441, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Ai soli fini delle imposte sui redditi,  le  rivalutazioni  dei
redditi dominicali ed agrari  previste  dall'articolo  31,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo  3,  comma  50,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per  i
periodi di imposta  durante  i  quali  i  terreni  assoggettati  alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli  per
un periodo non inferiore a cinque anni,  con  diritto  di  precedenza
alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi  la
qualifica  di  coltivatore  diretto  o   di   imprenditore   agricolo
professionale, anche in forma  societaria  purche',  in  quest'ultimo
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia  detenuto
da giovani in  possesso  delle  suddette  qualifiche  di  coltivatore
diretto o  imprenditore  agricolo  professionale.  Le  qualifiche  di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di  cui
al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla  stipula
del contratto di affitto". 
  5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono  accedere  ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 
  6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto  da
parte degli enti gestori delle medesime aree. 
  7. Le regioni, le  province,  i  comuni,  anche  su  richiesta  dei
soggetti interessati possono vendere o cedere in  locazione,  per  le
finalita' e con le modalita' di cui  al  comma  1,  i  beni  di  loro
proprieta'  agricoli  e  a  vocazione  agricola  e  compresi   quelli
attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;  a
tal  fine  possono  conferire   all'Agenzia   del   demanio   mandato
irrevocabile a vendere e a cedere in  locazione.  In  ogni  caso,  le
regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel  rispetto
della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi  strumenti,
una quota superiore alla meta' dei beni medesimi a  giovani  che  non
abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'. L'Agenzia provvede  al
versamento agli  enti  territoriali  gia'  proprietari  dei  proventi
derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. 
  8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo  non
puo' essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella
agricola prima del decorso  di  venti  anni  dalla  trascrizione  dei
relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. 
  9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di  cui  ai
commi precedenti  al  netto  dei  costi  sostenuti  dall'Agenzia  del
demanio per le attivita' svolte, sono destinate  alla  riduzione  del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette  risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o  per  la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli
di Stato. (10) 
  10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e  l'articolo
4-quinquies del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013,  n.
63  (in   G.U.   1a   s.s.   10/4/2013,   n.   15),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 66, comma  9,  secondo
periodo, del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27, nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in
assenza di debito pubblico, o per la parte  eventualmente  eccedente,
debbano  destinare  le  risorse   derivanti   delle   operazioni   di
dismissione di cui ai commi precedenti al  Fondo  per  l'ammortamento
dei titoli di Stato".