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LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441

Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 6-01-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
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Testo in vigore dal:  6-1-1999

Art. 4

Ristrutturazione fondiaria
1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata "Cassa", destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:
a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:
a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;
b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a ciò abilitato dalla legge;
c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.
3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.
4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari.
5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo.
6. Il vincolo di indivisibilità del fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, può essere revocato, trascorsi almeno quindici anni dall'iscrizione, con provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'organo regionale corrispondente, su domanda di un partecipante all'impresa stessa che non ha ancora compiuto i quaranta anni, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, comunque nel rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del codice civile.
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole):
"Art. 9. - È istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.
La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.
Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa".
- Si trascrive il testo dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari):
"Art. 49 (Diritti degli eredi). - Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto ehe così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.
I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.
In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma".
- Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 950/97 vedasi nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7 del citato regolamento n. 2079/92, il cui titolo è riportato alla nota all'art. 3 della presente legge:
"Articolo 6 (Condizioni applicabili ai terreni resi disponibili). - 1. Le condizioni stabilite dal presente articolo in merito ai terreni resi disponibili si applicano almeno per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento.
2. I cedenti possono continuare a praticare l'agricoltura sul 10% al massimo della superficie dell'azienda, e comunque su non più di 1 ettaro, semprechè cessino definitivamente ogni produzione a fini commerciali. La superficie dell'azienda che i cedenti possono conservare può essere adattata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'art. 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Inoltre i cedenti possono conservare, alle condizioni che lo Stato membro definisce, la disponibilità della superficie sulla quale si trovano gli edifici in cui essi continueranno ad abitare con la loro famiglia.
3. La dimensione delle aziende agricole quale risulta dalla cessione dei terreni resi disponibili dal cedente, dev'essere aumentata al fine di migliorarne l'efficienza economica, a condizioni da definire in termini, segnatamente di capacità professionale del rilevatario, di superficie, di reddito o di volume di lavoro, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione. Gli Stati membri definiscono tali condizioni e il termine entro il quale il beneficiario deve soddisfarle.
4. I terreni resi disponibili ceduti a rilevatari agricoli devono essere coltivati per almeno cinque anni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente.
5. I terreni resi disponibili ceduti a rilevatari non agricoli devono essere utilizzati secondo criteri compatibili con il mantenimento o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.
6. I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti. In tal caso, le condizioni specificate nel presente articolo devono applicarsi a superfici di estensione equivalente a quella dei terreni resi disponibili.
Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che i terreni resi disponibili siano presi in consegna da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni del presente regolamento".
"Art. 7 (Normative nazionali). - 1. Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la corretta esecuzione del programma. Tali misure devono essere, in particolare, concepite in modo da:
- rendere il programma sufficientemente attraente rispetto ai regimi di pensionamento anticipato eventualmente in vigore nella zona interessata dal programma stesso;
- facilitare la cessione dei terreni resi disponibili, favorendo in particolare forme appropriate di acquisizione o di locazione che assicurino la conservazione o la valorizzazione del patrimonio fondiario;
- permettere d'includere nei contratti d'acquisto o d'affitto dei terreni resi disponibili clausole che impongano l'osservanza delle condizioni per l'utilizzo dei terreni, specificate all'art. 6;
- organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole, nonché l'utilizzazione razionale dello spazio rurale, fornendo i mezzi necessari ai loro servizi esistenti o contribuendo alla creazione di nuovi servizi;
- rendere possibile una transizione armoniosa dal regime comunitario di aiuti al prepensionamento al regime pensionistico nazionale.
2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano le condizioni o modalità di concessione diverse da quelle da esso stabilite, o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, semprechè tali misure siano adottate conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato".
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice):
"Art. 11. - I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità.
Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonché, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.
Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'art. 720 del codice civile.
Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità".
- Si trascrive l'art. 846 del codice civile:
"Art. 846 (Minima unità colturale). - Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.
S'intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria".