DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 52 
 
        Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti 
 
  1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater, e 21-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  ulteriori   verifiche
amministrative  e  funzionali  del   Sistema   di   controllo   della
Tracciabilita' dei Rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152  del  2006  resesi
necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito  con  modificazioni  in  legge  14  settembre,  n.  148  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  il  termine  di  entrata  in
operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma
2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato,  da  ultimo,
con l'articolo 6, comma  2,  del  gia'  richiamato  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138  e  con  l'articolo  13,  comma  3  e  3-bis  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento
delle anzidette verifiche e comunque non oltre  il  30  giugno  2013,
unitamente ad ogni adempimento  informatico  relativo  al  SISTRI  da
parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo   188-ter   del   decreto
legislativo n. 152/2006, fermo  restando,  in  ogni  caso,  che  essi
rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  ed  all'osservanza
della   relativa    disciplina,    anche    sanzionatoria,    vigente
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del  3
dicembre 2010, n. 205. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e' fissato il nuovo termine  per  l'entrata  in
operativita' del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono  sospesi
gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data  14
dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti
in data 10 novembre  2010  e  sono  conseguentemente  inesigibili  le
relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento dei contributi
dovuti dagli utenti per l'anno 2012. 
  2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006,  n.  152,  e'  considerato  sottoprodotto  il  digestato
ottenuto in impianti  aziendali  o  interaziendali  dalla  digestione
anaerobica, eventualmente associata anche  ad  altri  trattamenti  di
tipo fisico-meccanico, di  effluenti  di  allevamento  o  residui  di
origine   vegetale   o   residui   delle   trasformazioni   o   delle
valorizzazioni     delle     produzioni      vegetali      effettuate
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati
fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Il  digestato  di  cui  al
presente comma e' considerato equiparato ai fertilizzanti di  origine
chimica quando e' ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze  e
materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 22 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del
18 aprile  2016,  ((ed  e'  impiegato))  secondo  modalita'  a  bassa
emissivita' e ad alta  efficienza  di  riciclo  dei  nutrienti  e  in
conformita' ai requisiti  e  alle  caratteristiche  definiti  con  il
decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad
azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
definite le caratteristiche e le modalita' di impiego  del  digestato
equiparato. 
  2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 183,  comma  1,  lettera  bb),  alinea,  dopo  le
parole: "della cooperativa agricola" sono inserite  le  seguenti:  ",
ivi compresi i consorzi agrari,"; 
    b) all'articolo  193,  comma  9-bis,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "della cooperativa agricola" sono inserite  le  seguenti:  ",
ivi compresi i consorzi agrari,".