DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi   pubblici   locali   al
      referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea 
 
  1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi  di  concorrenza,  di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione  dei  servizi,  dopo
aver individuato i contenuti specifici  degli  obblighi  di  servizio
pubblico e universale, verificano la realizzabilita' di una  gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di
seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le  attivita'
economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita'  e
accessibilita'  del  servizio  e   limitando,   negli   altri   casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,  in  base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai  bisogni  della
comunita'. 
  2. All'esito della verifica di cui al comma  1  l'ente  adotta  una
delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per
i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione
e i benefici per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio. Con la  stessa  delibera  gli  enti
locali   valutano   l'opportunita'   di   procedere   all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali  nei
casi  in  cui  possa  essere   dimostrato   che   tale   scelta   sia
economicamente vantaggiosa. 
  3. Per gli enti territoriali con  popolazione  superiore  a  10.000
abitanti, la delibera di cui al comma 2 ((nel caso di attribuzione di
diritti di esclusiva se il valore economico del servizio  e'  pari  o
superiore  alla  somma  complessiva  di  200.000  euro   annui))   e'
((trasmessa per un)) parere  obbligatorio  ((all'Autorita'))  garante
della concorrenza  e  del  mercato,  ((che  puo'  pronunciarsi  entro
sessanta  giorni)),  sulla  base  dell'istruttoria   svolta   ((...))
dall'ente  locale,  in  merito  all'esistenza  di  ragioni  idonee  e
sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   e   alla
correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere  all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita'  di  servizi  pubblici  locali.
((Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente
richiedente adotta la  delibera  quadro  di  cui  al  comma  2.))  La
delibera e il parere  sono  resi  pubblici  sul  sito  internet,  ove
presente, e con ulteriori modalita' idonee. 
  4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi  ordinamenti  degli
enti locali. La delibera  quadro  di  cui  al  comma  2  e'  comunque
adottata prima di  procedere  al  conferimento  e  al  rinnovo  della
gestione dei servizi, entro ((novanta giorni dalla  trasmissione  del
parere all'Autorita')) garante della concorrenza e  del  mercato.  In
assenza  della   delibera,   l'ente   locale   non   puo'   procedere
all'attribuzione di  diritti  di  esclusiva  ai  sensi  del  presente
articolo. 
  5. Gli enti locali, per  assicurare  agli  utenti  l'erogazione  di
servizi pubblici che abbiano ad  oggetto  la  produzione  di  beni  e
attivita' rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
sviluppo economico  e  civile  delle  comunita'  locali,  definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di  servizio  pubblico,
prevedendo  le  eventuali  compensazioni  economiche   alle   aziende
esercenti i servizi stessi ((determinate, con particolare riferimento
al  trasporto  pubblico  regionale  e  locale,  tenendo  in  adeguata
considerazione  l'ammortamento  degli  investimenti  effettuati   nel
comparto del trasporto su gomma, e che dovra' essere osservato  dagli
enti affidanti nella quantificazione dei  corrispettivi  da  porre  a
base d'asta previsti nel bando di gara o nella  lettera  d'invito  di
cui al comma 11)), tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe
e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata allo scopo. 
  6.  All'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   ad   un'impresa
incaricata  della  gestione  di  servizi  pubblici  locali   consegue
l'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  9  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 
  7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono  titolari
di diritti di  esclusiva,  sono  soggetti  alla  disciplina  prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni. 
  8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica  di  cui
al  comma  1,  intende  procedere  all'attribuzione  di  diritti   di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici  locali
avviene in favore di imprenditori o di societa'  in  qualunque  forma
costituite individuati mediante  procedure  competitive  ad  evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea e dei principi  generali  relativi  ai  contratti
pubblici  e,  in   particolare,   dei   principi   di   economicita',
imparzialita',     trasparenza,     adeguata     pubblicita',     non
discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e
proporzionalita'. Le medesime procedure  sono  indette  nel  rispetto
degli  standard  qualitativi,  quantitativi,  ambientali,   di   equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
esistente, dalla competente autorita' di settore o,  in  mancanza  di
essa, dagli enti affidanti. 
  9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono  partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre  che  non  vi
siano specifici divieti previsti dalla legge. 
  10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri  dell'Unione
europea,  possono  essere  ammesse  alle  procedure  competitive   ad
evidenza pubblica per l'affidamento  di  servizi  pubblici  locali  a
condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
partecipare  alle  gare  indette  negli  Stati  di  provenienza   per
l'affidamento di omologhi servizi. 
  11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10: 
    a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo  delle  reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per  l'effettuazione  del
servizio possa costituire elemento discriminante per  la  valutazione
delle offerte dei concorrenti; 
    b)  assicura  che   i   requisiti   tecnici   ed   economici   di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle  caratteristiche  e
al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto  della  gara
garantisca  la  piu'  ampia  partecipazione  e  il  conseguimento  di
eventuali economie di scala e di gamma; 
  b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie
di   gestione   con   riferimento   all'intera   durata   programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di
efficientamento relativi al personale; 
    c) indica, ferme restando le discipline  di  settore,  la  durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli  investimenti  in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara  a  carico
del soggetto gestore. In ogni caso  la  durata  dell'affidamento  non
puo'  essere  superiore  al  periodo  di  ammortamento  dei  suddetti
investimenti; 
    d) puo' prevedere l'esclusione di  forme  di  aggregazione  o  di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i  requisiti
tecnici  ed  economici  di  partecipazione  alla  gara,  qualora,  in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o  la
collaborazione  sia  idonea  a  produrre  effetti  restrittivi  della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi  che  tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori  del  mercato
di riferimento; 
    e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata  dall'ente  affidante  e  composta  da  soggetti
esperti nella specifica materia; 
    f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei  beni
di cui al comma 29, e per la  determinazione  dell'eventuale  importo
spettante al gestore al momento della  scadenza  o  della  cessazione
anticipata della gestione ai sensi del comma 30; 
    g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine  di  garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio. 
    g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai  nuovi
aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di
valutazione  dell'offerta,  l'adozione   di   strumenti   di   tutela
dell'occupazione. 
  12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
di procedure aventi ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di
socio,  al  quale  deve  essere  conferita  una  partecipazione   non
inferiore al 40 per cento,  e  l'attribuzione  di  specifici  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o  la
lettera di invito assicura che: 
    a) i criteri di valutazione delle offerte basati  su  qualita'  e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti  al
prezzo delle quote societarie; 
    b) il socio privato  selezionato  svolga  gli  specifici  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si  verifica,  si  proceda  a  un
nuovo affidamento; 
    c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione  del  socio
privato alla cessazione della gestione. 
  13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12  se  il
valore economico del servizio  oggetto  dell'affidamento  e'  pari  o
inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento
puo' avvenire a favore di societa' a  capitale  interamente  pubblico
che abbia i  requisiti  richiesti  dall'ordinamento  europeo  per  la
gestione cosiddetta "in house". Al fine  di  garantire  l'unitarieta'
del servizio oggetto dell'affidamento, e' fatto divieto di  procedere
al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. 
  14. Le societa' cosiddette "in  house"  affidatarie  dirette  della
gestione di servizi pubblici locali sono  assoggettate  al  patto  di
stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
Ministro  ((per  gli  Affari  Regionali)),  in  sede  di   attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale  partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
  15.  Le  societa'  cosiddette  "in   house"   e   le   societa'   a
partecipazione mista  pubblica  e  privata,  affidatarie  di  servizi
pubblici locali, applicano, per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e
successive modificazioni. 
  16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla  gestione  del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c),  del
medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se
la  scelta  del  socio  privato  e'   avvenuta   mediante   procedure
competitive ad evidenza pubblica le  quali  abbiano  ad  oggetto,  al
tempo stesso, la qualita' di  socio  e  l'attribuzione  di  specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano  ferme
le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2)  e
3), del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni. 
  17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,  comma  2-bis,
primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, le societa' a partecipazione  pubblica  che
gestiscono   servizi   pubblici   locali   adottano,    con    propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto  dei  principi  di
cui al comma 3 dell'articolo 35  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e'  fatto
divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate  in
mercati regolamentati. 
  18. In caso di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici
locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti i casi in  cui  il
capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita'  definite  dallo  statuto  dell'ente  locale,  alla
vigilanza dell'organo  di  revisione  di  cui  agli  articoli  234  e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.  Restano  ferme  le   disposizioni   contenute   nelle
discipline di settore vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente  locale,  nonche'  degli  altri  organismi  che
espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,   di
indirizzo e di controllo di  servizi  pubblici  locali,  non  possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni  precedenti   il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi  pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 
  20. Il divieto di cui al comma 19 opera  anche  nei  confronti  del
coniuge, dei parenti  e  degli  affini  entro  il  quarto  grado  dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di  coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,  a  qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli  enti
locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione  del  servizio
pubblico locale. 
  21.  Non  possono  essere  nominati  amministratori   di   societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre  anni  precedenti  alla
nomina  hanno  ricoperto  la  carica  di   amministratore,   di   cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, negli enti locali che  detengono  quote  di
partecipazione al capitale della stessa societa'. 
  22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento  della
gestione di servizi  pubblici  locali  non  devono  aver  svolto  ne'
svolgere alcun'altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. 
  23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,  la  carica
di amministratore locale, di cui al  comma  21,  non  possono  essere
nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 
  24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara,  abbiano  concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
  25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara  le  cause
di astensione previste  dall'articolo  51  del  codice  di  procedura
civile. 
  26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
dall'ente locale che la indice, i  componenti  della  commissione  di
gara non possono essere ne' dipendenti ne'  amministratori  dell'ente
locale stesso. 
  27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
applicano alle nomine e agli incarichi da  conferire  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  28. Ferma restando la  proprieta'  pubblica  delle  reti,  la  loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 
  29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o  in
caso di sua cessazione anticipata,  il  precedente  gestore  cede  al
gestore  subentrante  i  beni  strumentali  e  le   loro   pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per la prosecuzione del servizio,  come  individuati,  ai  sensi  del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi
da pesi e gravami. 
  30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni  di  cui
al comma 29 non  sono  stati  interamente  ammortizzati,  il  gestore
subentrante corrisponde al precedente  gestore  un  importo  pari  al
valore contabile originario non  ancora  ammortizzato,  al  netto  di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di  settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  31. L'importo di cui al comma 30 e'  indicato  nel  bando  o  nella
lettera di invito  relativi  alla  gara  indetta  per  il  successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della  scadenza  o
della cessazione anticipata della gestione. 
  32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo  1,
comma 117, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e  successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente: 
    a) gli affidamenti diretti  relativi  a  servizi  il  cui  valore
economico sia superiore alla somma di cui  al  comma  13  ovvero  non
conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonche' gli affidamenti
diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere  da
b) a d) cessano, improrogabilmente e  senza  necessita'  di  apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In
deroga, l'affidamento per la  gestione  puo'  avvenire  a  favore  di
un'unica societa' in house risultante dalla integrazione operativa di
preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in  economia,
tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito
o di bacino territoriale ottimale ai sensi  dell'articolo  3-bis.  La
soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica
((...)) societa' in house devono essere perfezionati entro il termine
del 31 dicembre 2012. In tal caso il  contratto  di  servizio  dovra'
prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del
servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti
programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (reddittivita',
qualita',    efficienza).    La    valutazione    dell'efficacia    e
dell'efficienza  della  gestione  e  il  rispetto  delle   condizioni
previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale
da  parte  dell'Autorita'  di  regolazione  di  settore.  La   durata
dell'affidamento in house  all'azienda  risultante  dall'integrazione
non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal  1º
gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non  si  applica
ai  processi  di  aggregazione  a  livello  di  ambito  o  di  bacino
territoriale che gia' prevedano procedure di affidamento ad  evidenza
pubblica; 
    b) le gestioni affidate direttamente a societa' a  partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
operativi   connessi   alla   gestione   del    servizio,    cessano,
improrogabilmente  e  senza  necessita'  di  apposita   deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013; 
    c) le gestioni affidate direttamente a societa' a  partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano  avuto  ad  oggetto,  al
tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla  scadenza
prevista nel contratto di servizio; 
    d) gli affidamenti diretti assentiti alla  data  del  1°  ottobre
2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'  quotate  in  borsa  a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo  2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista  nel  contratto  di
servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci  pubblici
detentori di azioni alla data  del  13  agosto  2011,  ovvero  quella
sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure  ad
evidenza  pubblica  ovvero  forme  di  collocamento  privato   presso
investitori qualificati e operatori industriali,  ad  una  quota  non
superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore  al
30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte  condizioni  non
si verifichino, gli affidamenti cessano,  improrogabilmente  e  senza
necessita'   di   apposita   deliberazione    dell'ente    affidante,
rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. 
  32-bis. Al fine  di  verificare  e  assicurare  il  rispetto  delle
disposizioni di cui al comma 32, il prefetto  accerta  che  gli  enti
locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al
medesimo  comma.  In  caso  di  inottemperanza,  assegna  agli   enti
inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, il Governo,  ricorrendone  i  presupposti,
esercita il potere sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  comma
secondo,  della  Costituzione  e  secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed  al  fine  di
non  pregiudicare  la  necessaria  continuita'  nell'erogazione   dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti  a  qualsiasi  titolo  attivita'  di  gestione  dei
servizi   pubblici   locali   assicurano   l'integrale   e   regolare
prosecuzione delle attivita' medesime anche  oltre  le  scadenze  ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli  obblighi  di  servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale ((...))
alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di  servizio  ed  agli
altri atti che regolano il  rapporto,  fino  al  subentro  del  nuovo
gestore e comunque, in caso di  liberalizzazione  del  settore,  fino
all'apertura  del  mercato  alla  concorrenza.  Nessun  indennizzo  o
compenso aggiuntivo puo' essere ad alcun titolo preteso in  relazione
a quanto previsto nel presente articolo. 
  33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche  non  appartenenti  a  Stati  membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o  per  contratto
servizi pubblici locali in virtu'  di  affidamento  diretto,  di  una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma  12,
nonche' i soggetti cui e' affidata  la  gestione  delle  reti,  degli
impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  degli  enti  locali,
qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero  in  ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano  da  essi  controllate  o  partecipate,  ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al  primo  periodo  opera  per
tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
in mercati regolamentati e alle societa'  da  queste  direttamente  o
indirettamente controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del  comma  12  e  alle
societa' a partecipazione mista  pubblica  e  privata  costituite  ai
sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari  diretti  di  servizi
pubblici locali possono comunque concorrere su  tutto  il  territorio
nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei  servizi
da essi gestiti, a condizione che  sia  stata  indetta  la  procedura
competitiva  ad  evidenza  pubblica  per  il  nuovo  affidamento  del
servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di  procedere  al
nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purche' in
favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13. 
  33-bis. Al fine di assicurare il  progressivo  miglioramento  della
qualita' di gestione dei servizi  pubblici  locali  e  di  effettuare
valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli  enti  affidatari
sono tenuti a rendere pubblici  i  dati  concernenti  il  livello  di
qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente e  il  livello
degli investimenti effettuati, nonche'  ogni  ulteriore  informazione
necessaria alle predette finalita'. 
  33-ter. Con decreto del  Ministro  per  gli  affari  regionali,  il
turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto  con
i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno,  sentita  la
Conferenza unificata, sono definiti: 
    a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della
delibera quadro di cui al comma 2; 
    b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche  tenendo  conto
delle  diverse  condizioni  di  erogazione  in   termini   di   aree,
popolazioni e caratteristiche del territorio servito; 
    c)  le  ulteriori  misure  necessarie  ad  assicurare  la   piena
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  a
tutti  i  servizi  pubblici  locali  e  prevalgono   sulle   relative
discipline  di  settore  con   esse   incompatibili.   Sono   esclusi
dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato,
ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio  di
distribuzione di gas naturale,  di  cui  al  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33  il
servizio di distribuzione di energia elettrica,  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239,
nonche' la gestione delle farmacie comunali,  di  cui  alla  legge  2
aprile 1968, n. 475. E' escluso dall'applicazione dei commi 19, 21  e
27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2,  comma  42,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con  riguardo  al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  ed  in  conformita'
all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
  34-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 
  34-ter. Gli affidamenti diretti in materia  di  trasporto  pubblico
locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'articolo 61 della  legge
23  luglio  2009,  n.  99,  ed  in  conformita'  all'articolo  8  del
regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, cessano  alla  scadenza  prevista
nel contratto di affidamento. 
  34-quater. Gli affidamenti in essere  a  valere  su  infrastrutture
ferroviarie  interessate  da  investimenti  compresi   in   programmi
cofinanziati  con  risorse  dell'Unione  europea   cessano   con   la
conclusione  dei  lavori   previsti   dai   relativi   programmi   di
finanziamento e, ove  necessari,  dei  connessi  collaudi,  anche  di
esercizio. 
  35.  Restano  salve  le  procedure  di  affidamento  gia'   avviate
all'entrata in vigore del presente decreto. 
  ((35-bis Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  35,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012  n.
1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.  27,  la
verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma  5
e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il  conferimento  della
gestione dei servizi pubblici locali a rete di  rilevanza  economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali  ottimali
e omogenei di cui all'articolo 3-bis  dagli  enti  di  governo  degli
stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.)) 
                                                                 (11) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012,  n.  199
(in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria  e
per lo sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148,  sia  nel  testo  originario  che  in  quello
risultante dalle successive modificazioni".