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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2025)
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Testo in vigore dal:  1-1-2026
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Art. 19



(Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori "scudati" e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
Articolo della Tariffa Indicazione degli atti soggetti all'imposta Imposte dovute fisse Imposte dovute proporzionali
13 2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica 2-ter. Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari; per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso euro 34,20 euro 100,00 1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille a decorrere dal 2013
2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:
"3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000".
3. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato";
b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000".
3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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13.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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14.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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15.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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15-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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15-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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16.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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17.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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18.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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18-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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19.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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20.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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20-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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21.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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22.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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23.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
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23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (31)

La L. 30 ottobre 2014, n. 161 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.